Cassazione Penale, Sentenza n. 43662/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato l'ordinanza del GIP di Termini Imerese del 9/4/2024, con la quale erano stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di Patrizia Ficicchia per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.) e di estorsione aggravata (art.629 c.p.). La difesa proponeva cinque motivi: 1) nullità/insufficienza motivazionale dell'ordinanza cautelare e mancata valutazione delle investigazioni difensive; 2) errata ricostruzione e applicazione degli elementi del reato di cui all'art.603-bis (mancata verifica dello stato di bisogno e dello sfruttamento, natura della prestazione come prevalentemente finalizzata al punteggio, pratiche diffuse nel territorio); 3) insufficienza probatoria sulle condotte estorsive (assenza di dichiarazioni esplicite di minaccia di mancato rinnovo); 4) erronea esclusione del concorso apparente di norme tra art.603-bis e art.629; 5) vizi di motivazione in relazione ai presunti elementi di inquinamento probatorio e al rischio di reiterazione. La difesa chiedeva l'annullamento dell'ordinanza e la revoca della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza in relazione al capo 1 (art.603-bis c.p.), dichiarando che il fatto non sussiste e disponendo la cessazione parziale della misura cautelare (arresti domiciliari) nei confronti di Ficicchia rispetto a quell'imputazione. La Corte ha ritenuto altresì che il provvedimento del GIP fosse affetto da radicale carenza motivazionale: la motivazione era, di fatto, una trasposizione della richiesta del PM (45 pagine) seguita da valutazioni estremamente sintetiche (19 righe), prive di esame critico e di riferimenti specifici ai ruoli e agli episodi, il che non soddisfaceva l'onere motivazionale richiesto; il Tribunale del riesame non aveva efficacemente sanato tale deficit. Quanto al reato di estorsione (art.629 c.p.), la Cassazione non ha escluso la sussistenza del reato e ha ritenuto che la questione dovesse essere riesaminata dal Tribunale di Palermo: ha annullato con rinvio l'ordinanza limitatamente al capo relativo all'estorsione per un nuovo giudizio sul punto, in particolare sulla valutazione delle esigenze cautelari (con indicazione di riformulare la valutazione anche alla luce del mutato quadro dell'accusa). La Corte ha inoltre chiarito principi interpretativi: l'art.603-bis è norma originariamente mirata al fenomeno del caporalato/agricolo e, per la sua collocazione e il richiamo al termine "manodopera", non è agevolmente estendibile a prestazioni di lavoro intelletuale come l'insegnamento; inoltre la generica invocazione di crisi occupazionale non sostituisce l'analisi puntuale dello stato di bisogno. Sulla estorsione, la Corte ha richiamato precedente giurisprudenza secondo cui la minaccia di incidere negativamente sul rinnovo di contratti a termine può integrare il reato di estorsione qualora l'aggressore sia in grado di influire sulla decisione di rinnovo.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma come norma nata per contrastare il caporalato agricolo e rivolta a fenomeni che riguardano la "manodopera" (termine semanticamente legato al lavoro manuale e non alla prestazione intellettuale): non è agevole estenderla al lavoro intellettuale o professionale (es. docenti), richiedendo quindi cautela interpretativa e limiti applicativi
La Corte conferma che integra il reato di estorsione anche la minaccia relativa al mancato rinnovo di contratti a termine quando l'agente ha la possibilità di incidere sulla decisione di rinnovo e la minaccia è volta a costringere a prestazioni o restituzioni illecite
Articolo procedurale cui la Cassazione ricorre per valutare i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazioni di legge, etc.); la Corte ha ritenuto fondato il motivo concernente la carenza motivazionale ai sensi di art.606 c.p.p.
artt.273, 274, 292 c.p.p. e connessi
Richiamati dalla difesa in relazione a dedotte nullità o vizi di motivazione e valutazioni sulle investigazioni difensive e sugli elementi indicativi di inquinamento probatorio; la Corte ha sottolineato l'obbligo del giudice di esprimere un esame critico e specifico degli elementi probatori
Norma richiamata per le comunicazioni da inviare al Procuratore Generale in sede per i provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di cessazione della misura cautelare
Massime di principio
- Il giudice delle indagini preliminari deve esprimere un'effettiva valutazione critica degli elementi probatori: il rinvio alla richiesta del pubblico ministero è ammesso solo per l'esposizione dei fatti, ma non può sostituire il giudizio motivato del giudice sulle ragioni che giustificano la misura cautelare
- L'art.603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) va interpretato alla luce della sua genesi normativa: è prevalentemente rivolto al fenomeno del caporalato e a situazioni di sfruttamento di "manodopera" manuale; l'estensione a prestazioni di lavoro intellettuale richiede prudenza e non può essere automatica
- Per configurare lo stato di bisogno e lo sfruttamento occorre un'analisi puntuale e individuale delle condizioni dei singoli lavoratori; generiche affermazioni sulla crisi occupazionale o sul contesto territoriale non sono sufficienti
- La minaccia di influire negativamente sul rinnovo di contratti a termine può integrare il reato di estorsione se l'autore è effettivamente in grado di incidere sulla decisione di rinnovo e la minaccia è idonea a costringere la vittima a soddisfare richieste illecite
- In sede di riesame e cassazione è possibile che la Corte eserciti poteri ufficiosi di qualificazione giuridica (anche dichiarando che il fatto non sussiste) quando la questione è già stata adeguatamente dibattuta e appartiene al devoluto
- Le investigazioni difensive devono essere valutate dal giudice e non possono essere ignorate; la mancata considerazione di esse può costituire vizio motivazionale rilevante
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