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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19086/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zagari ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua richiesta di scioglimento del secondo provvedimento di cumulo (provv. n. 4166/2021, 16/12/2021). Chiedeva lo scioglimento del secondo cumulo e la determinazione del termine di detenzione agli arresti domiciliari decorrente dal 27/09/2021 al 27/03/2022, sostenendo che il primo cumulo era stato sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. e che, in presenza del secondo cumulo disposto in costanza di arresti domiciliari (art. 656, comma 10, c.p.p.), doveva trovare applicazione il principio enunciato nella sentenza Cass. n. 37016/2018 per evitare la indebita protrazione dello stato detentivo oltre la scadenza del titolo cautelare/pena originaria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile il principio di unitarietà del rapporto esecutivo: una volta operato il cumulo materiale (art. 663 c.p.p. e richiamo alle disposizioni sul concorso di pene, artt. 71 ss., 76 e 80 c.p.), le pene concorrenti si considerano come un'unica pena e non è possibile scindere il cumulo per ottenere la sospensione dell'esecuzione di singole condanne. Il secondo provvedimento di cumulo, che ha disposto la prosecuzione dell'esecuzione in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p., è stato ritenuto corretto anche se in parte riferito a pene per le quali il cumulo originario era stato sospeso ex art. 656, comma 5. La Corte ha precisato che lo scioglimento del cumulo è ammesso solo per scopi particolari (es. applicazione di indulto) o quando venga meno l'unitarietà (nuovo reato commesso in costanza di esecuzione o interruzione dell'espiazione). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione per l'applicazione di benefici; il primo provvedimento di cumulo aveva disposto la sospensione ai sensi di questa norma.

  • art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    Consente la prosecuzione dell'esecuzione quando il condannato si trovi già in stato di detenzione cautelare: applicata dal secondo provvedimento di cumulo per disporre la prosecuzione in regime di detenzione domiciliare.

  • art. 663, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il cumulo delle pene; il provvedimento di cumulo ha natura amministrativa e può essere aggiornato, ma una volta operato il cumulo materiale esso determina l'unitarietà del rapporto esecutivo.

  • art. 76, cod. pen.

    si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico

    Dopo il cumulo le pene temporanee si considerano uniche per gli effetti giuridici, impedendo la scissione del rapporto esecutivo per ottenere sospensioni separate.

  • art. 71 e ss., cod. pen.

    Disciplina del concorso di pene richiamata per spiegare gli effetti del cumulo sulla posizione esecutiva del condannato (calcolo della pena complessiva e unitarietà).

  • legge n. 165 del 1998

    Richiamata per spiegare la modifica dell'art. 656 c.p.p. e la conseguente limitazione alla possibilità di sospensione dell'esecuzione dopo l'unificazione della pena.

Massime di principio

  • Principio di unitarietà del rapporto esecutivo: una volta operato il cumulo materiale, le condanne confluiscono in una pena unica e non possono essere separate per ottenere la sospensione dell'esecuzione di singole sentenze.
  • Il provvedimento di cumulo ha natura amministrativa e può essere aggiornato, ma dopo il cumulo secondo art. 663 c.p.p. trova applicazione la disciplina del concorso di pene (artt. 71 ss., 76, 80 c.p.), con effetti di unitarietà.
  • La sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. non consente di eludere l'effetto del cumulo: se la pena complessiva supera i limiti per i benefici, la sospensione non è più possibile.
  • L'art. 656, comma 10, c.p.p. legittima la prosecuzione dell'esecuzione quando il condannato è già sottoposto a misura detentiva; dunque l'emissione di un nuovo cumulo mentre il soggetto è in arresti domiciliari può giustificare la prosecuzione dell'esecuzione in quel regime.
  • Eccezioni alla regola di unità: lo scioglimento o la formazione di un cumulo parziale sono possibili solo in casi specifici (es. nuovo reato commesso in costanza di esecuzione, interruzione dell'espiazione, o per finalità particolari come l'applicazione dell'indulto).
  • Prassi consigliata per il condannato: verificare le date e lo stato detentivo al momento di ogni provvedimento di cumulo; impugnare solo se si dimostra che l'espiazione era già definitivamente completata o che sussistono le eccezioni sopra indicate.

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