Cassazione Penale, Sentenza n. 41619/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del 15/04/2025 che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di associazione di tipo mafioso e per l'uso/introduzione di telefoni cellulari in carcere. Venivano articolati sette motivi principali: (1) violazione dell'art. 291 c.p.p. e illogicità motivazionale per mancata trasmissione integrale di trascrizioni intercettive al GIP; (2) vizio di motivazione per assenza dei decreti autorizzativi e delle registrazioni delle intercettazioni (operative presso la Procura di Trento); (3) omessa autonoma valutazione degli elementi probatori (nullità ai sensi dell'art. 292 c.p.p.); (4) insufficienza e illogicità della valutazione della gravità indiziaria in ordine all'attualità della partecipazione all'associazione mafiosa; (5) carenza di prova circa l'effettivo utilizzo di diversi dispositivi (sim vs cambi di cellulare) per i fatti contestati; (6) mancanza di prova della finalità associativa nell'uso dei cellulari; (7) erronea applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare ex art. 275 comma 3 c.p.p., soprattutto alla luce della condanna definitiva all'ergastolo con isolamento diurno e della carcerazione preesistente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come complessivamente infondato. La Corte ha ritenuto: - infondate le censure relative alla mancata trasmissione integrale delle trascrizioni e dei decreti autorizzativi, poiché la normativa e la giurisprudenza ammettono che il pubblico ministero trasmetta stralci rappresentativi e, se le intercettazioni sono state disposte in altro procedimento, l'assenza dei decreti non determina automaticamente inutilizzabilità; - inammissibili o infondate le doglianze che prospettavano una diversa valutazione del materiale indiziario, perché la Cassazione non può rivedere il merito delle valutazioni del giudice di merito; - insussistenti i motivi che avrebbero dovuto dimostrare la rescissione del vincolo associativo: anzi, dalle intercettazioni e dagli accertamenti emergono indizi della perdurante operatività e della rilevanza del ruolo del ricorrente, nonché prove di mantenimento/organizzazione di attività associative anche in detenzione; - corretta l'applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati associativi di tipo mafioso e non rilevante la condanna all'ergastolo quale elemento tale da escludere il pericolo di reiterazione. In sintesi, la decisione di confermare la custodia è stata ritenuta logicamente motivata e conforme ai criteri di diritto.
Norme richiamate
Obbligo del pubblico ministero di presentare al giudice gli elementi su cui fonda la richiesta di misura; la Corte interpreta che tale obbligo riguarda gli 'elementi' e non necessariamente la trasmissione integrale di tutti gli atti che li contengono, purché siano forniti stralci rappresentativi
Norme sulle nullità; la Corte valuta che eventuali vizi non dedotti in sede di merito (tribunale del riesame) non possono essere prospettati per la prima volta in Cassazione e che l'omessa ostensione non determina automaticamente nullità assoluta
Disciplina del deposito delle registrazioni e dei verbali di intercettazione; la Corte afferma che, se le intercettazioni sono state disposte in altro procedimento, l'assenza del decreto autorizzativo non determina automaticamente inutilizzabilità nelle misure cautelari
Riferimenti alla competenza e modalità di trasmissione delle intercettazioni; la Corte richiama che non sempre è necessario allegare l'intero fascicolo dell'altro procedimento se sono forniti stralci rappresentativi
Uso di accertamenti giudiziari irrevocabili per valutare elementi indiziari; la Corte valorizza i precedenti giudiziari e i processi passati come elementi utili a configurare il radicamento e l'assetto associativo
Traslazione di risultati probatori da procedimenti irrevocabili al nuovo procedimento; utilizzato per integrare il quadro indiziario
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati associativi di tipo mafioso; la Corte conferma che la presunzione sussiste e può essere superata solo da elementi oggettivi di rescissione del vincolo associativo
Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte valuta la sussistenza degli indizi attuali di intraneità e ruolo direttivo del ricorrente nell'associazione
Norme sulle intercettazioni e sulla loro utilizzabilità; la Corte rileva che le ipotesi tassative di inutilizzabilità sono quelle specificate dalla legge e non comprendono sempre la mancata trascrizione integrale in fase di indagine
Riferimento difensivo in tema di tipicità/contestazione di reati; nella pronuncia non ha superato l'apprezzamento del giudice di merito
Modifiche normative richiamate in tema di deposito delle intercettazioni; la Corte ritiene che le modifiche non implichino automaticamente inutilizzabilità onde non siano rispettate formalità in altri procedimenti
Riferimento alle modifiche in materia di misure cautelari: la Corte conferma che, anche dopo le novità normative, permane la presunzione di adeguatezza della custodia per soggetti gravemente indiziati di mafia salvo prova contraria di rescissione del vincolo
Massime di principio
- Il pubblico ministero può trasmettere al giudice per le misure cautelari stralci o riassunti degli atti investigativi purché siano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta; l'assenza della trascrizione integrale non determina automaticamente la nullità della misura
- Se le intercettazioni sono state disposte in un procedimento diverso, la mancata allegazione del decreto autorizzativo non comporta di per sé l'inutilizzabilità delle captazioni nell'ambito di una richiesta cautelare, salvo che la difesa chieda tempestivamente l'acquisizione e il controllo efficace non sia possibile
- In sede di Cassazione il controllo è limitato alla verifica della logicità e dell'adeguatezza della motivazione: non è consentito rivedere ex novo la valutazione del merito probatorio operata dal giudice di merito
- Nei procedimenti per associazione di tipo mafioso opera una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275 comma 3 c.p.p.), superabile soltanto con elementi oggettivi che attestino la rescissione del vincolo associativo o l'inesistenza dell'attività associativa
- La presenza di una condanna definitiva e lo stato di detenzione preesistente non escludono, di per sé, la possibilità di disporre una nuova misura custodiale se risultano gravi indizi di persistenza di attività criminosa o di direzione/controllo dell'associazione
- La difesa deve sollevare tempestivamente in sede di merito (tribunale del riesame) le censure procedurali e probatorie; deduzioni nuove o non previamente contestate possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione
- Nel vaglio cautelare il giudice può utilizzare elementi probatori derivanti da precedenti accertamenti irrevocabili e da informativa investigativa, purché la rappresentazione complessiva sia coerente e sufficiente a fondare i gravi indizi
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