Cassazione Penale, Sentenza n. 27422/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato riconosciuto colpevole dal Tribunale e dalla Corte d'appello di detenzione ai fini di immissione in circolazione e di spendita di banconote contraffatte (4 banconote da 100 euro detenute e altre 5 spese presso un esercizio commerciale), nonché di emissione di un assegno di 2.000 euro in violazione di un'ordinanza ingiunzione del Prefetto. Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per aver escluso che le banconote provenissero dai coniugi Potocco (ricevute a titolo di pagamento per lavori) e che il ricorrente fosse stato inconsapevole; (2) assenza del dolo in relazione alla spendita delle banconote, deducendo l'ignoranza della falsità anche in relazione al comportamento tenuto; (3) mancata derubricazione al reato più lieve di cui all'art. 457 c.p. per assenza di dolo iniziale; (4) contestazione della notifica dell'ordinanza prefettizia e disconoscimento della firma sull'atto; (5) eccessiva severità della pena e discostamento ingiustificato dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti insistessero su una rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminate dai giudici di merito, senza svolgere la critica specifica richiesta dalla legge per impugnare la motivazione; pertanto i motivi risultano meramente ricostruttivi e non specifici (art. 581 c.p.p. e art. 591 c.p.p. richiamati nella valutazione). In particolare: il primo e il quarto motivo sono inammissibili per mancata specificità e per introdurre questioni non sollevate in appello; il secondo motivo (sul dolo) è manifestamente infondato perché la consapevolezza è stata desunta dalle modalità di occultamento, custodia e spesa delle banconote; la richiesta di derubricazione è stata respinta in quanto la condotta e gli elementi indiziari dimostrano piena consapevolezza (distinzione tra art. 455 e 457 c.p. richiamata); il quinto motivo sulla pena è infondato perché i giudici di merito hanno inflitto una pena vicina al minimo edittale e la valutazione della commisurazione rientra nel sindacato di merito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma (per spese).
Norme richiamate
Riferito alla fattispecie di spendita e messa in circolazione di banconote false; la Corte ha ritenuto che sussistesse la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e dalla condotta di occultamento e spendita
Norma sulla spendita o messa in circolazione con consapevolezza acquisita successivamente; la Corte ha escluso la derubricazione a tale fattispecie perché gli elementi indicavano la consapevolezza iniziale
Richiamato in combinazione con l'art. 455 c.p.; usato per inquadrare la responsabilità penale relativa alle condotte contestate
Richiesto dalla difesa per vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto la motivazione del giudice di merito logica e sufficiente
Citato tra le norme oggetto di doglianza rispetto alla motivazione e alla valutazione delle prove; la Corte non ha ritenuto sussistenti i vizi denunciati
Richiesto quale parametro per la specificità dei motivi di ricorso; la sentenza rileva che i motivi non soddisfano la necessaria specificità
Richiamato in relazione all'inammissibilità per aspecificità del motivo (lett. c) che impedisce la valutazione di questioni non adeguatamente argu-mentate)
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la commisurazione operata dai giudici di merito adeguata e motivatamente ancorata ai criteri generali, con ampia discrezionalità del giudice di merito
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020 n.137
Richiamato relativamente alla celebrazione dell'udienza (normativa emergenziale/organizzativa); indicazione procedurale sull'udienza menzionata
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito o per richiedere una diversa valutazione dei fatti: i motivi che si limitano a riproporre una lettura alternativa delle prove sono, di regola, inammissibili.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione la censura deve essere specifica e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice impugnato (art. 581 e art. 591 c.p.p.): le critiche generiche sulla attendibilità delle prove non sono sufficienti.
- La derubricazione da art. 455 a 457 c.p. richiede più che un dubbio: occorre dimostrare l'assenza di consapevolezza iniziale con argomentazioni che rendano plausibile l'acquisizione successiva della consapevolezza; la mera indicazione di terzi fornitori non basta se priva di riscontri.
- Questioni nuove (es. disconoscimento di firme non sollevate in appello) non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione e risultano inammissibili.
- La prova del dolo nella spendita di moneta falsa può essere desunta anche da circostanze logistiche e comportamentali (modus operandi, scelta del luogo, occultamento, ripetizione della condotta); tali elementi sono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in Cassazione.
- La determinazione della pena rientra in ampia misura nella discrezionalità del giudice di merito; un riconoscimento che la pena sia vicino al minimo edittale rende meno fondata la censura per eccessiva gravità.
- In situazioni analoghe, chi difende l'imputato dovrebbe: (a) sollevare tempestivamente tutte le eccezioni e contestazioni probatorie già in primo grado o in appello; (b) produrre riscontri concreti quando afferma la provenienza lecita delle banconote; (c) svolgere una critica puntuale alla motivazione per evidenziare vizi logici o contraddittorietà, non una mera rielaborazione alternativa dei fatti.
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