Cassazione Civile, Ordinanza n. 01774/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore per ottenere l’inefficacia, nei propri confronti, di una compravendita di più terreni conclusa tra il proprietario dei beni e una società acquirente. Il Tribunale di Siena aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la decisione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria, in particolare l’eventus damni e la scientia damni. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione per il mancato ingresso di una consulenza tecnica d’ufficio estimativa e per la mancata valutazione di documenti, sostenendo che i beni avrebbero avuto un valore inferiore rispetto alle garanzie reali già esistenti e che quindi mancava il pregiudizio per il creditore; secondo, denunciando violazione dell’art. 2901 c.c. per carenza della scientia damni; terzo, ancora la violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per asserita mancanza dell’eventus damni. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi, sostanzialmente sovrapponibili, mirassero a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte territoriale avesse applicato correttamente i principi sulla revocatoria, secondo cui la presenza di ipoteche sul bene non esclude di per sé il pregiudizio per il creditore, dovendosi compiere un giudizio prognostico futuro sulla possibile fruttuosità dell’esecuzione; parimenti, la doglianza sulla ripartizione dell’onere probatorio era in realtà una critica alla valutazione delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d’appello e tendevano a sollecitare un nuovo esame del materiale istruttorio, precluso al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione dei principi in tema di azione revocatoria ordinaria: ai fini dell’eventus damni non occorre dimostrare l’effettiva e concreta probabilità di realizzo del credito sul bene, essendo sufficiente un pregiudizio potenziale valutato con giudizio prognostico; la presenza di ipoteche non esclude automaticamente tale pregiudizio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che anche la censura sulla scientia damni si risolveva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio. Nulla è stato disposto sulle spese per la tardività del controricorso. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell’articolo è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
In materia di revocatoria ordinaria, il pregiudizio per il creditore può consistere anche in un pericolo di danno futuro; non è necessario dimostrare un danno concreto ed effettivo o la sicura incapienza del bene gravato da ipoteca.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5
Le censure di violazione di legge e di nullità non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo esame del merito e delle prove; il controllo di legittimità resta limitato ai profili giuridici e logico-formali.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche in relazione alla conformità della decisione impugnata ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Il controricorso del resistente è stato depositato oltre il termine di legge, con conseguente statuizione sulle spese.
Il ricorso è stato trattato nel procedimento camerale con proposta di definizione anticipata.
La parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale.
art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria l’eventus damni va valutato con giudizio prognostico proiettato verso il futuro: basta la potenziale compromissione della fruttuosità della garanzia patrimoniale, non essendo necessario un danno attuale e certo.
- La presenza di ipoteche o di altre garanzie reali sul bene oggetto dell’atto dispositivo non esclude di per sé il pregiudizio per il creditore, poiché tali garanzie possono modificarsi o venir meno nel tempo.
- La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice ha invertito il riparto dell’onere probatorio; non quando la parte contesta, in sostanza, l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare i motivi di violazione di legge o di nullità in una richiesta di nuovo scrutinio del materiale istruttorio e di diversa valutazione del merito.
- Per la revocatoria ordinaria, la valutazione del consilium/scientia damni e dell’eventus damni deve essere verificata alla luce degli accertamenti di fatto del giudice di merito, salvo specifici vizi di legge o omesso esame nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c.
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