Sentenza n. 241/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 104/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.1.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per quattro anni scolastici nei quali aveva svolto attività di docente con contratti a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero alla relativa attivazione per € 2.000,00. La ricorrente ha documentato la notifica del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il passaggio in giudicato della sentenza e l'inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la regolare notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata esecuzione dell'obbligo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per l'importo complessivo di € 2.000,00, riferito agli anni scolastici indicati nel titolo, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, incaricandolo di dare completa esecuzione al giudicato entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili e finanziari necessari, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare l'inerzia. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto anche per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione effettiva e completa al giudicato secondo il contenuto puntuale del dispositivo; la mancata prova dell'adempimento giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento alla verifica della scadenza del termine assegnato e della perdurante inottemperanza.
- Nel dare esecuzione al giudicato avente contenuto pecuniario, il commissario ad acta deve compiere tutti gli atti contabili e finanziari necessari, inclusi gli eventuali adeguamenti di bilancio, e l'insufficienza dello stanziamento o della cassa non costituisce legittima causa di impedimento all'esecuzione.
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