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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15371/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il Tribunale di Milano, in sede di direttissima, aveva applicato la pena su richiesta delle parti condannando l'imputato alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 13.200 di multa per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., in combinato disposto con gli artt. 444 c.p.p. e 27 Cost., sostanzialmente censurando la mancata pronuncia di proscioglimento e la carenza di motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura dedotta non rientrava tra i motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La doglianza non riguardava infatti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    costituisce il titolo di reato per il quale è intervenuta la condanna in patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, richiamata come base del provvedimento di primo grado.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, consentendolo solo per specifiche censure, non comprensive della doglianza proposta nel caso di specie.

  • art. 129 c.p.p.

    impone la verifica di eventuali cause di non punibilità o di proscioglimento, ma la relativa censura non è deducibile in cassazione se non nei limiti previsti per il patteggiamento.

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla difesa, ma non ritenuto idoneo a superare i limiti di ricorribilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.

  • Cass., Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto

    afferma che, nel patteggiamento, la motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. può essere sintetica se non emergono concreti elementi di non punibilità.

  • Cass., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino

    conferma il principio secondo cui, in assenza di elementi concreti di non punibilità, è sufficiente una motivazione implicita sulla verifica ex art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che investano genericamente la motivazione o la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. se non si traducono in una delle censure tipizzate dalla norma.
  • Nel giudizio di patteggiamento, l'obbligo motivazionale del giudice sulla verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è attenuato: è necessaria una motivazione specifica solo quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano elementi concreti di possibile proscioglimento; altrimenti è sufficiente anche una motivazione sintetica o implicita.
  • La deduzione di violazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé motivo autonomamente spendibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, se la censura non si colloca entro i limiti delle impugnazioni consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorra assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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