Cassazione Penale, Sentenza n. 19131/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello contestando: 1) l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da Alessandro Parente, che avrebbe indicato il ricorrente come possessore della SIM-card trovata nel telefono perso dall'autore della ricettazione; secondo il ricorrente Parente doveva considerarsi, ab origine, indiziato e quindi ascoltato con le garanzie previste per la persona indagata, rendendo le sue dichiarazioni inutilizzabili; 2) la presunta manifesta illogicità della motivazione che ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto di ricettazione (valore modesto del ciclomotore) e ha escluso la concorrenza dell'attenuante comune di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., per avere il giudice, secondo il ricorrente, duplicato la valutazione economica del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Sulla prima questione la Corte ha ritenuto utilizzabili, nel rito abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria purché emerga che sono state rese liberamente; il ricorrente non ha dedotto specificamente la mancanza di spontaneità e non ha censurato le circostanze fattuali valorizzate dalla Corte d'appello (es. la registrazione sulla SIM del nomignolo della fidanzata dell'imputato). Inoltre la scelta del rito abbreviato limita la possibilità dell'imputato di contestare in Cassazione le modalità di acquisizione delle prove dichiarative. Sulla seconda questione la Corte ha confermato che non è possibile duplicare la stessa valutazione economica: se il giudice ha già qualificato il fatto come di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648, non può riconoscere nuovamente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. per lo stesso elemento economico. Conseguentemente il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro tremila.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Individua il canone di valutazione di legittimità relativo all'inosservanza di norme di diritto: utilizzato per delimitare il motivo di impugnazione relativo alla valutazione della prova e alla correttezza dell'applicazione delle norme procedurali
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento a garanzie processuali e modalità di assunzione della prova dichiarativa del dichiarante; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione invocata poiché non è stata dedotta la mancanza di spontaneità
Norma sulle modalità di assunzione delle dichiarazioni e sulla rilevanza probatoria; la Corte ha ritenuto che, nel rito abbreviato, le dichiarazioni spontanee siano utilizzabili se chiaramente libere
Norma relativa alle comunicazioni e alle motivazioni della decisione; richiamata nell'ambito della contestazione procedurale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito congrua e sufficiente
art. 648 cod. pen. (capoverso/oggi quarto comma)
Norma che disciplina il reato di ricettazione e prevede l'istituto della particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato la corretta applicazione di tale norma per qualificare il fatto come attenuato
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Prevede l'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale; la Corte ha ritenuto che questa attenuante non sia cumulabile con il riconoscimento, ai sensi di art. 648, della particolare tenuità del fatto quando la stessa valutazione economica sia già stata utilizzata per qualificare il fatto
Massime di principio
- Nel rito abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono ammissibili se risulta con chiarezza la loro libera emissione; chi impugna deve specificamente dedurre la mancata spontaneità o elementi concreti di coazione o sollecitazione
- La scelta del rito abbreviato limita la possibilità per l'imputato di contestare in sede di Cassazione le modalità e la qualità dell'assunzione di prove dichiarative già acquisite nel fascicolo del pubblico ministero
- Non è consentito "duplicare" la medesima valutazione economica per ottenere più attenuanti: se il giudice riconosce la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p., non può riconoscere separatamente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. basandosi sullo stesso elemento
- Un ricorso per Cassazione deve essere specifico e motivato: motivi generici o manifestamente infondati sono causa di inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e ammenda
- Quando si contesta la credibilità o lo stato giuridico del dichiarante (es. che fosse già indagato), occorre indicare e contestare concretamente gli elementi fattuali che la Corte d'appello ha valorizzato; la mera asserzione di sospetto non basta
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