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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03538/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito quale cessionario di un credito derivante da operazioni di anticipo fatture nei confronti di una società indicata come debitrice. La società ingiunta propose opposizione deducendo che le fatture poste a base del credito erano false, perché riferite a prestazioni mai richieste né ricevute, e che non vi era stata valida accettazione della cessione del credito. Il giudice di primo grado accolse l’opposizione, ritenendo non provato il credito azionato. In appello venne censurata, tra l’altro, l’applicazione dell’art. 182 c.p.c. nella versione anteriore alla riforma del 2009, sostenendosi che la sanatoria del difetto di rappresentanza processuale non potesse operare con effetti retroattivi e non potesse sanare la decadenza ormai maturata per l’opposizione a decreto ingiuntivo; inoltre si contestava la declaratoria di inammissibilità della domanda di garanzia verso la società cedente fallita. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo per violazione dell’art. 182 c.p.c., dell’art. 58 L. n. 69/2009, degli artt. 83, 125, 641, 647 c.p.c. e dell’art. 11 preleggi, sostenendo che l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per mancata tempestiva regolarizzazione della rappresentanza e conseguente definitività del decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla resistente, ritenendo sufficiente la prova della titolarità del credito da parte della ricorrente mediante l’estratto della Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione ex art. 58 TUB, e ha escluso la necessità di notificare il ricorso alla società cedente già dichiarata fallita, trattandosi di causa scindibile e di parte rispetto alla quale la domanda di garanzia era già stata dichiarata inammissibile con statuizione passata in giudicato. Nel merito del motivo, la Corte ha ritenuto corretta la decisione d’appello: la sanatoria del difetto di rappresentanza o autorizzazione, anche nel regime previgente, opera con effetti ex tunc e non è impedita da preclusioni o decadenze processuali; la disciplina del decreto ingiuntivo non opposto e la sua declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. escludono che possa parlarsi di giudicato sulla sola mancata opposizione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato in rito per inammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    versione vigente ratione temporis

    La sanatoria del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può essere promossa dal giudice in qualsiasi fase e grado del giudizio e produce effetti ex tunc; non è impedita da decadenze processuali già maturate.

  • art. 58 L. n. 69/2009

    La novella è richiamata come conferma del principio di sanatoria con effetti retroattivi, ma non come applicazione retroattiva in violazione del principio tempus regit actum.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla procura alle liti e sulla rappresentanza processuale.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’assunto che la sanatoria del difetto di rappresentanza non opererebbe in ambito processuale.

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e sua tempestività.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo acquista giudicato formale e sostanziale solo quando il giudice lo dichiara esecutivo dopo aver controllato la regolarità della notificazione e la mancata opposizione.

  • art. 656 c.p.c.

    I mezzi straordinari di impugnazione sono esperibili solo contro il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

  • art. 331 c.p.c.

    Si applica solo in presenza di cause inscindibili o di litisconsorzio processuale necessario in fase di impugnazione; nella specie è stato escluso.

  • art. 332 c.p.c.

    Per le cause scindibili la notificazione dell’impugnazione ha funzione di litis denuntiatio, non di integrazione del contraddittorio.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato nella distinzione tra efficacia della cessione verso il debitore ceduto e prova dell’avvenuta cessione del credito.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Norma di ricorso per cassazione invocata per la violazione di legge dedotta dalla ricorrente.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    Norma di ricorso per cassazione invocata per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360 bis comma 1 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è conformata a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 11 preleggi

    Invocato per sostenere l’inapplicabilità retroattiva della disciplina introdotta dalla riforma del 2009.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nella parte relativa alla prova della titolarità del credito e della sua inclusione nella cessione in blocco.

  • art. 58 TUB

    Nelle cessioni in blocco di crediti bancari la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera dalla notificazione individuale al debitore, ma non prova di per sé l’esistenza della cessione se specificamente contestata; può però, se sufficientemente dettagliata, provare l’inclusione del credito nel portafoglio ceduto.

  • art. 647 c.p.c.

    Non equivale alla mera attestazione del cancelliere, ma è un provvedimento giurisdizionale che verifica la regolarità del contraddittorio e conclude il procedimento monitorio.

Massime di principio

  • Chi agisce come cessionario di un credito ceduto in blocco ex art. 58 TUB deve provare la propria titolarità sostanziale del credito specificamente azionato; la sola notificazione della cessione al debitore o la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non bastano se il debitore contesta puntualmente l’inclusione di quel credito nell’operazione, ma l’avviso pubblicato può costituire prova adeguata quando contenga indicazioni sufficientemente precise per individuare il credito.
  • Nel giudizio di impugnazione non è necessario integrare il contraddittorio verso il terzo chiamato in garanzia impropria quando costui non contesta il titolo della domanda principale e la relativa statuizione è già autonoma e passata in giudicato; in tal caso la causa è scindibile e l’art. 332 c.p.c. opera come mera litis denuntiatio.
  • Il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione della parte può essere sanato anche in corso di causa con effetti retroattivi ex tunc, e la sanatoria non è impedita da decadenze processuali già maturate, secondo l’interpretazione consolidata dell’art. 182 c.p.c. sia nel testo previgente sia in quello novellato.
  • Il decreto ingiuntivo diviene giudicato formale e sostanziale non per il solo decorso del termine di opposizione, ma quando il giudice ne dichiara l’esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. dopo aver verificato la regolarità della notificazione e la mancata opposizione.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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