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Ordinanza

Ordinanza n. 1119/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di determinazione dirigenziale rep CQ 1858/2025 e prot. CQ118331/2025 del 07.10.2025, notificato al ricorrente con prot. n. CQ/2021/2074 in data 3.11.2025, con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione.

Giustizia amministrativa202601354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dai criteri di qualità comunali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, subentrata nel 2018 nell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività. Il provvedimento è stato adottato dopo un sopralluogo della Polizia di Roma Capitale del 5 marzo 2025, dal quale era emersa la mancata conformità al criterio di qualità n. 13, nonché dopo la segnalazione di ulteriori irregolarità igienico-sanitarie. L'amministrazione aveva invitato la società a documentare entro trenta giorni il ripristino del criterio e aveva comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del divieto, ma la comunicazione è rimasta senza riscontro. La ricorrente ha sostenuto le proprie ragioni chiedendo l'annullamento dell'atto e, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Nel corso della vicenda ha comunicato la modifica del criterio qualitativo da verificare, dal criterio n. 13 al criterio n. 14, ma tale comunicazione è intervenuta soltanto dopo il sopralluogo. Non ha inoltre prodotto la documentazione richiesta dall'amministrazione né dimostrato il possesso dei requisiti relativi al criterio n. 14, in particolare mediante la convenzione con l'istituto di credito comprovante l'effettiva attivazione dei pagamenti elettronici e un menù bilingue in tutte le sue voci.

La decisione

Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto insussistente, in particolare, il fumus boni iuris, valorizzando tre elementi: la modifica del criterio qualitativo da parte della ricorrente è stata comunicata solo dopo il sopralluogo della Polizia Locale; la società non ha riscontrato la richiesta documentale formulata da Roma Capitale il 22 luglio 2025; la società non ha comunque provato il possesso dei requisiti del criterio n. 14, non avendo depositato la convenzione bancaria necessaria a verificare l'operatività dei pagamenti elettronici e avendo prodotto un menù non integralmente bilingue. L'ordinanza non definisce il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il giudice ha respinto l'istanza per difetto, in particolare, del fumus di fondatezza.

  • legge 241/1990

    Richiamata quale base della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del divieto di prosecuzione dell'attività.

  • art. 10 della Deliberazione n. 35/2010

    Individua il punteggio minimo connesso ai criteri di qualità, il cui mancato raggiungimento ha costituito la ragione del divieto di prosecuzione dell'attività.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando il gestore non riscontri la richiesta dell'amministrazione di documentare il ripristino dei requisiti necessari per la prosecuzione dell'attività.
  • La modifica del criterio qualitativo invocato dal gestore soltanto dopo il sopralluogo amministrativo non è sufficiente, in sede cautelare, a superare gli esiti dell'accertamento già compiuto.
  • La mancata produzione della documentazione indispensabile a verificare il possesso dei requisiti sostanziali, quale la prova dell'effettiva attivazione dei pagamenti elettronici, impedisce di ritenere provata la sussistenza del fumus boni iuris.
  • La documentazione prodotta dal gestore deve dimostrare integralmente il rispetto dei requisiti qualitativi applicabili; un menù non bilingue in tutte le sue voci non consente di ritenere comprovato il requisito richiesto.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioniPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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