Ordinanza n. 1119/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di determinazione dirigenziale rep CQ 1858/2025 e prot. CQ118331/2025 del 07.10.2025, notificato al ricorrente con prot. n. CQ/2021/2074 in data 3.11.2025, con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dai criteri di qualità comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, subentrata nel 2018 nell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività. Il provvedimento è stato adottato dopo un sopralluogo della Polizia di Roma Capitale del 5 marzo 2025, dal quale era emersa la mancata conformità al criterio di qualità n. 13, nonché dopo la segnalazione di ulteriori irregolarità igienico-sanitarie. L'amministrazione aveva invitato la società a documentare entro trenta giorni il ripristino del criterio e aveva comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del divieto, ma la comunicazione è rimasta senza riscontro. La ricorrente ha sostenuto le proprie ragioni chiedendo l'annullamento dell'atto e, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Nel corso della vicenda ha comunicato la modifica del criterio qualitativo da verificare, dal criterio n. 13 al criterio n. 14, ma tale comunicazione è intervenuta soltanto dopo il sopralluogo. Non ha inoltre prodotto la documentazione richiesta dall'amministrazione né dimostrato il possesso dei requisiti relativi al criterio n. 14, in particolare mediante la convenzione con l'istituto di credito comprovante l'effettiva attivazione dei pagamenti elettronici e un menù bilingue in tutte le sue voci.
La decisione
Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto insussistente, in particolare, il fumus boni iuris, valorizzando tre elementi: la modifica del criterio qualitativo da parte della ricorrente è stata comunicata solo dopo il sopralluogo della Polizia Locale; la società non ha riscontrato la richiesta documentale formulata da Roma Capitale il 22 luglio 2025; la società non ha comunque provato il possesso dei requisiti del criterio n. 14, non avendo depositato la convenzione bancaria necessaria a verificare l'operatività dei pagamenti elettronici e avendo prodotto un menù non integralmente bilingue. L'ordinanza non definisce il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il giudice ha respinto l'istanza per difetto, in particolare, del fumus di fondatezza.
Richiamata quale base della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del divieto di prosecuzione dell'attività.
art. 10 della Deliberazione n. 35/2010
Individua il punteggio minimo connesso ai criteri di qualità, il cui mancato raggiungimento ha costituito la ragione del divieto di prosecuzione dell'attività.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando il gestore non riscontri la richiesta dell'amministrazione di documentare il ripristino dei requisiti necessari per la prosecuzione dell'attività.
- La modifica del criterio qualitativo invocato dal gestore soltanto dopo il sopralluogo amministrativo non è sufficiente, in sede cautelare, a superare gli esiti dell'accertamento già compiuto.
- La mancata produzione della documentazione indispensabile a verificare il possesso dei requisiti sostanziali, quale la prova dell'effettiva attivazione dei pagamenti elettronici, impedisce di ritenere provata la sussistenza del fumus boni iuris.
- La documentazione prodotta dal gestore deve dimostrare integralmente il rispetto dei requisiti qualitativi applicabili; un menù non bilingue in tutte le sue voci non consente di ritenere comprovato il requisito richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 86/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →