Cassazione Penale, Sentenza n. 2786/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. la decisione che aveva dichiarato inammissibile il motivo di cassazione relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso della vittima ai sensi dell'art. 589-bis, 7° comma, cod. pen., sostenendo che la questione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima era stata comunque sollevata in sede di appello e che la Corte d'appello aveva rilevato l'incertezza sull'uso delle cinture, in tal modo inducendo all'erronea valutazione della Corte di cassazione. In sostanza: errore di fatto nell'affermare che la questione non fosse proposta in appello e tale errore avrebbe inciso sull'esito della decisione.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato rigettato come infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omesso esame da parte della Corte di cassazione di un motivo non giustifica automaticamente l'accoglimento del ricorso ex art. 625-bis: è necessario che l'errore di fatto sia decisivo, cioè che la decisione della Corte di legittimità sarebbe stata diversa se il motivo fosse stato esaminato. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che, anche se si fosse considerata l'incertezza sull'uso delle cinture da parte della vittima, la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la rilevanza dell'uso delle cinture alla luce dell'elevata velocità e dei danni gravissimi riportati dalla vettura nella zona anteriore sinistra; inoltre il motivo di cassazione originario è risultato privo di specificità su tale punto. Perciò l'eventuale svista non aveva inciso sul risultato: il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
La norma prevede l'attenuante del concorso della vittima; nella fattispecie la Corte ha valutato che, anche in presenza di incertezza sull'uso della cintura, le circostanze fattuali (elevata velocità e danni gravissimi al veicolo) rendevano irrilevante l'uso della cintura rispetto all'esito letale, escludendo così l'applicabilità dell'attenuante.
art. 625-bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore di fatto)
Il rimedio è ammissibile solo per errori di fatto decisivi: l'omesso esame di un motivo da parte della Corte di cassazione giustifica il ricorso straordinario soltanto se è dimostrabile che l'errata supposizione fattuale ha effettivamente inciso sull'esito della decisione.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Sez. U., n. 16103/2002 e successivi)
Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella; Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2018, Cillari
Costante orientamento che delimita la portata dell'art. 625-bis: l'errore di fatto deve essere decisivo e incidere concretamente sul contenuto della decisione, altrimenti il ricorso straordinario va rigettato; ciò anche per ragioni di economia processuale quando i motivi sarebbero comunque infondati.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale e richiede che l'errore di fatto denunciato sia stato determinante per l'esito del giudizio: bisogna dimostrare che, se l'errore non fosse intervenuto, la decisione sarebbe stata diversa.
- Se in sede di appello il giudice trova fatti che rendono irrilevante un elemento (es. l'uso della cintura di sicurezza rispetto all'esito letale a causa dell'elevata velocità e dei gravi danni al veicolo), la contestazione successiva della mancata valutazione di quella circostanza difficilmente avrà successo se non si confuta la premessa fattuale.
- In sede di cassazione e nei ricorsi straordinari è fondamentale esporre con specificità le ragioni di fatto e di diritto: censure generiche o prive di dettaglio sono destinate a essere ritenute infondate.
- Quando si contesta il diniego di un'attenuante fondata sul concorso della vittima, è necessario dimostrare o che la vittima effettivamente non ha usato il presidio di sicurezza, o che, se lo avesse usato, l'evento lesivo sarebbe potuto essere evitato o comunque attenuato; la mera incertezza, se compensata da altri elementi fattuali, può non bastare.
- Per una strategia difensiva efficace, far emergere già in primo grado e in appello tutte le questioni fattuali rilevanti e documentare l'eventuale incidenza causale di quei fatti sull'evento (es. studi tecnici, ricostruzioni della dinamica, consulenze) riduce il rischio che omissioni processuali precludano rimedi successivi.
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