Cassazione Civile, Ordinanza n. 15847/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto alla società contribuente l'imposta di registro, per l'anno 2017, in relazione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, calcolando l'imposta sul valore degli interessi riconosciuti nel provvedimento monitorio oltre all'imposta fissa. La contribuente ha impugnato l'atto e, soccombente nei primi due gradi, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., deducendo che la CTR non avrebbe risposto alla censura sull'inesistenza della notificazione dell'avviso di liquidazione, asseritamente eseguita da soggetto non autorizzato ai sensi della disciplina sulla notificazione degli atti tributari; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, lamentando che la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe stata compiuta da soggetto non abilitato e che il documento prodotto dall'Ufficio non dimostrerebbe i requisiti legali della nomina del messo notificatore. La ricorrente ha inoltre cercato di superare la valutazione di inammissibilità/irrilevanza della censura sulla notifica, insistendo sul fatto che la notificazione sarebbe elemento essenziale della validità dell'atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente e sufficiente, avendo condiviso la decisione di primo grado e richiamato l'orientamento secondo cui la notificazione dell'atto tributario è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto, con conseguente irrilevanza del vizio ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo. Ha ritenuto infondato/inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la censura mirava in sostanza a contestare il contenuto di un documento e che tale doglianza, per come formulata, non era idoneamente deducibile in cassazione; inoltre ha rilevato la mancata censura di una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, relativa al raggiungimento dello scopo della notificazione. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e, per la conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione finale, ha applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. Le spese non sono state regolate per difetto di controricorso.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; la censura è ammissibile solo per mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi di mancanza del requisito essenziale della motivazione o di motivazione meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il mezzo attraverso cui può denunciarsi la nullità della sentenza per vizio motivazionale nei limiti del minimo costituzionale o per violazione di norme processuali che incidano sulla validità della decisione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notificazione dell'avviso tributario.
Richiamato come disciplina della notificazione degli avvisi e degli atti tributari; la Corte osserva che la censura, così proposta, tendeva a contestare il contenuto del documento attestante la nomina del messo notificatore.
Norma richiamata in relazione al rinvio operato dall'art. 60 d.P.R. 600/1973 alle regole generali sulle notificazioni.
È richiamato per affermare che il ricorso tributario deve indicare atto impugnato e motivi; la CTR ne ha desunto che le censure devono essere rivolte all'atto impugnato e non alla notificazione in sé.
art. 19, comma 3, n. 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato a sostegno del principio secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili consente l'impugnazione unitamente all'atto successivamente notificato, senza incidere sulla esistenza dell'atto precedente.
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo
La CTR lo richiama per sostenere che l'eventuale invalidità della notificazione non si estende retroattivamente a un atto già formato.
È richiamato come strumento di definizione accelerata del giudizio di cassazione; la Corte evidenzia che la conformità tra proposta e decisione finale può rilevare ai fini dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte lo applica condannando la parte soccombente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, valorizzando la conformità tra proposta di definizione accelerata e decisione finale.
Richiamato nel ragionamento sull'abuso del processo e sulle conseguenze della mancata adesione alla proposta di definizione accelerata, nei casi previsti dalla disciplina richiamata.
È indicato quale rimedio proprio del travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti della revocazione per errore di fatto.
Richiamato per escludere la denunciabilità del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la notificazione dell'atto impositivo è, di regola, una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto: il vizio della notificazione non invalida l'atto quando questo abbia comunque raggiunto il suo scopo.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo entro il perimetro del minimo costituzionale: non basta lamentare una motivazione non condivisa, occorre denunciare una reale mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rivalutare il contenuto della prova documentale; il travisamento del documento, quando dedotto come errore di fatto, segue il diverso rimedio della revocazione nei casi previsti dalla legge.
- Quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome, tutte devono essere specificamente censurate; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili o comunque non decisive le censure dirette alle altre.
- La mancata notificazione di un atto tributario autonomamente impugnabile non ne esclude l'esistenza, ma può consentire l'impugnazione congiunta dell'atto successivamente notificato secondo la disciplina del processo tributario.
- La conformità tra proposta di definizione accelerata e decisione finale può giustificare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., fermo restando che la loro applicazione concreta richiede comunque una valutazione del caso specifico.
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