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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24231/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori pubblici per il riassetto del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Nel corso dell'esecuzione furono eseguiti anche interventi di ripristino stradale in via Sardegna, asseritamente non previsti nel progetto originario, per i quali l'appaltatrice chiese un maggiore compenso. Il Tribunale accolse in parte la domanda dell'impresa e condannò il Comune al pagamento anche di interessi di mora e della rata di saldo. In appello, però, la decisione fu riformata con rigetto della domanda relativa ai lavori aggiuntivi e con ordine di restituzione delle somme già pagate dal Comune in esecuzione della sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società dedusse, in sintesi: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva disposto la restituzione di somme senza che la relativa domanda fosse stata proposta nell'atto di appello, ma solo in comparsa conclusionale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1667 e 1669 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte omesso di valorizzare la CTU e la documentazione che, secondo la ricorrente, escludeva la sua responsabilità per i cedimenti stradali, imputandoli piuttosto alla necessità di eseguire rapidamente i ripristini su ordine della direzione lavori; 3) omesso esame di ulteriori documenti, quali l'ordine di servizio della direzione lavori, lettere dell'impresa, lettera del RUP e relazione riservata del collaudatore; 4) violazione delle norme sui lavori pubblici e dell'art. 115 c.p.c. per avere la sentenza disatteso la CTU e la prova testimoniale; 5) erronea condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo perché la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, se la sentenza era già stata eseguita prima della notificazione dell'appello, doveva essere proposta a pena di decadenza con l'atto di gravame e non in comparsa conclusionale. Ha inoltre accolto il secondo motivo, rilevando che nei lavori pubblici gli ordini di servizio della direzione lavori hanno natura amministrativa e incidono sull'esecuzione del contratto; inoltre la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare documenti decisivi già ritualmente allegati, tra cui l'ordine di servizio e le lettere con cui l'appaltatrice contestava la propria responsabilità e affermava che i cedimenti dipendevano dalla fretta imposta per i ripristini. I motivi dal terzo al sesto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il motivo decisivo sul punto restitutorio è stato accolto perché la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado era stata proposta tardivamente in comparsa conclusionale, quando invece la domanda avrebbe dovuto essere inserita nell'atto di appello se il pagamento era già avvenuto prima della notificazione dell'impugnazione. È stato inoltre ritenuto che la Corte di merito avesse trascurato documenti potenzialmente decisivi sulla responsabilità dell'appaltatrice e sul contesto dell'esecuzione dei lavori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed essere proposta tempestivamente nell'atto di impugnazione quando il pagamento sia già avvenuto prima della notificazione dell'appello; non può essere introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati denunciati errori di diritto, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha accolto i motivi che investivano extrapetizione e omesso esame di documenti decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata accolta nei limiti in cui la Corte di merito non avrebbe esaminato elementi documentali decisivi per accertare la responsabilità dell'appaltatore.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai cedimenti e ai vizi dell'opera; la Corte ha tuttavia centrato la decisione sulla mancata valutazione di documenti rilevanti e sulla natura degli ordini di servizio nei lavori pubblici.

  • art. 283 c.p.c.

    Il pagamento eseguito dal Comune è avvenuto dopo il rigetto dell'istanza di inibitoria in appello; ciò ha inciso sul momento entro cui la domanda restitutoria doveva essere proposta.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento dei primi motivi.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto che la sentenza avesse disatteso prove e CTU; la doglianza è rimasta assorbita o comunque collegata all'omesso esame di documenti decisivi.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione a nullità processuali, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 10 DPR 554/99

    Richiamato dalla ricorrente sul regime dei lavori pubblici e dei poteri della direzione lavori; il motivo è stato assorbito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente indicare puntualmente il contenuto essenziale dei documenti richiamati e la loro collocazione negli atti.

Massime di principio

  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado deve essere proposta nell'atto di appello se il pagamento è già avvenuto prima della notificazione dell'impugnazione; se introdotta solo con comparsa conclusionale, è tardiva e la statuizione che la accolga è affetta da extrapetizione.
  • Se l'esecuzione della sentenza di primo grado avviene dopo la proposizione dell'impugnazione, la domanda restitutoria può essere formulata nel corso del giudizio di appello fino alla precisazione delle conclusioni; se invece l'esecuzione è anteriore alla notificazione dell'appello, la domanda va proposta a pena di decadenza nell'atto di gravame.
  • Negli appalti pubblici gli ordini di servizio della direzione lavori non sono mere comunicazioni di parte, ma atti aventi natura amministrativa e funzione di specificazione e regolazione dell'esecuzione del contratto; essi possono essere decisivi nella valutazione della responsabilità dell'appaltatore.
  • L'appaltatore, pur dovendo eseguire l'opera secondo le istruzioni ricevute, ha il dovere di controllare nei limiti delle proprie cognizioni la bontà del progetto e delle direttive del committente; se le istruzioni sono palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo dimostrando di aver manifestato il proprio dissenso ed essere stato costretto a eseguirle come nudus minister.
  • Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il giudice di merito deve confrontarsi con documenti e circostanze specificamente indicati dalla parte e potenzialmente idonei a mutare l'esito della lite; la mancata valutazione di tali elementi può comportare cassazione della sentenza.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede l'indicazione del contenuto essenziale dei documenti e della loro localizzazione negli atti, ma non impone una trascrizione integrale e formalistica di tutto il materiale documentale richiamato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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