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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14878/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha esteso la misura cautelare degli arresti domiciliari anche al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione sia sulla gravità indiziaria relativa all'associazione sia sulle esigenze cautelari: in particolare contestava la mancata inclusione del funzionario ACER Giovanni Scafuro nel sodalizio, la presunta incoerenza nell'attribuire ruolo associativo a Schettini pur senza reati-fine a suo carico, la mancanza di prova di spartizione dei proventi tra tutti e tre gli indagati e l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione dopo l'arresto di Scafuro e la cessazione delle condotte fino al novembre 2021.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure, ritenendo che le doglianze fossero del tutto aspecifiche e che la Corte di cassazione non possa procedere a una rievaluazione degli elementi di fatto riservata al giudice di merito. Ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale circa la sussistenza della struttura associativa e delle esigenze cautelari, anche alla luce delle intercettazioni e degli accertamenti eseguiti. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; inoltre la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione per delinquere; la sentenza conferma che la configurabilità dell'associazione si valuta sulla base del "pactum sceleris" e dell'"affectio societatis" e non richiede necessariamente la prova della partecipazione di tutti i membri a ciascun reato-fine.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per distinguere la figura del concorrente dal partecipante all'associazione: la partecipazione associativa implica consapevolezza e adesione stabile al programma criminoso, diversamente dal concorso semplice.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata per la forma di deduzione dei motivi in Cassazione; il ricorso è stato ritenuto generico per carenza di specificità richiesta da tale disciplina.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come prorogato e modificato)

    Richiamata per giustificare il trattamento del ricorso senza intervento delle parti, ai sensi delle norme emergenziali/ordinamentali richiamate e delle successive modifiche legislative.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze pecuniarie per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, qui quantificata in euro 3.000.

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Norma regolamentare richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014 (Attanasio, Rv. 262305)

    Richiamata per il principio secondo cui il ruolo di partecipe nell'associazione non implica automaticamente responsabilità per tutti i reati-fine commessi dal sodalizio; per la responsabilità occorre prova del contributo materiale o morale al singolo reato.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità indiziaria: i motivi generici e non specificamente riferiti alla motivazione impugnata sono inammissibili.
  • Nell'ipotesi di associazione per delinquere la configurazione del reato si fonda su elementi strutturali ("pactum sceleris" e "affectio societatis") e può sussistere anche se non tutti i partecipi risultano coinvolti nei singoli reati-fine; è necessaria però una valutazione probatoria specifica su ciascun contributo.
  • La mancata contestazione di reati-fine a carico di un soggetto non determina automaticamente l'inesistenza dell'associazione tra gli altri partecipanti: è necessario riferirsi alle condotte, alle intercettazioni e agli elementi che dimostrino la stabile collaborazione tra i membri.
  • Le censure sulle esigenze cautelari devono essere specifiche e fondate su elementi che dimostrino l'assenza di attualità o di gravità del pericolo; la reiterazione delinquenziale e la persistenza delle condotte nel tempo costituiscono basi logiche per misure cautelari.
  • Il principio del devolutum limita l'ambito cognitivo dell'appello: il giudice d'appello cautelare non riesamina capi non impugnati dal Pubblico Ministero, per cui possono esistere asimmetrie fra decisioni cautelari diverse senza che ciò costituisca necessariamente un vizio logico.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e somma alla Cassa delle Ammende): è quindi essenziale formulare motivi puntuali e specifici per evitare tali sanzioni.

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