Cassazione Civile, Sentenza n. 33225/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione all'esecuzione (art. 615 e 617 c.p.c.) avverso due cartelle di pagamento relative a spese processuali derivanti da procedimento penale; il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'insussistenza della responsabilità solidale per l'intero importo. In appello è stata riconosciuta solo parzialmente la sua eccezione (riconoscendo il diritto dell'ente a eseguire per € 51.737,72), con rigetto o inammissibilità degli altri numerosi motivi; il ricorrente ha impugnato in Cassazione esclusivamente la regolamentazione delle spese del doppio grado con censura di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c. n. 3).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti formali del ricorso di cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.: mancata esposizione sommaria e specifica dei fatti e delle ragioni decisorie, con omissione del richiamo ai numerosi motivi originari di opposizione e alle ragioni del loro rigetto in primo grado. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito della censura sugli artt. 91 e 92 c.p.c. Non sono state attribuite spese di cassazione essendovi stata, in questa sede, attività difensiva nulla da parte degli intimati; è disposta la richiesta del versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002 (come modificato dalla L. 228/2012).
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione all'esecuzione in merito; la Corte richiama che l'opponente aveva proposto motivi di merito che sono soggetti a valutazione autonoma e possono essere distinti l'uno dall'altro
Riguarda l'opposizione agli atti esecutivi (di rito); sottolinea la distinzione tra opposizioni di merito e di rito e la possibilità che coesistano più motivi di opposizione
Principio generale sulla regolazione delle spese di giudizio; la Corte valuta la regolamentazione delle spese in base all'esito complessivo dei gradi di merito
Prevede la misura della condanna alle spese e possibilità di compensazione; la Corte evidenzia l'orientamento che consente di considerare l'esito complessivo delle domande per determinare la soccombenza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di esposizione del fatto
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.
art. 366 c.1 nn. 3 e 6 c.p.c.
Stabilisce i requisiti formali del ricorso per cassazione (esposizione sommaria dei fatti e specificità delle censure); la Corte ha escluso il merito perché il ricorso non rispettava tali requisiti
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1‑quater
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012)
Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato quando ricorrono specifici presupposti processuali (rigetto o inammissibilità dell'impugnazione); la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti e della necessità del versamento
Massime di principio
- Per il ricorso in Cassazione è obbligatoria una "esposizione sommaria" dei fatti e delle reciproche pretese (art. 366 c.p.c.): l'assenza di tale esposizione rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
- La valutazione delle spese processuali da parte della Corte d'appello tiene conto dell'esito complessivo del giudizio nelle varie istanze: una parziale riforma può comportare la condanna alle spese anche se qualche domanda è stata accolta.
- Motivi diversi contenuti in una opposizione costituiscono, di norma, domande autonome; la soccombenza va valutata in relazione all'insieme delle domande e dei loro esiti.
- Non è sufficiente appellarsi a un unico profilo formale (es. contestare solo la liquidazione delle spese) se il ricorso per cassazione non riporta le ragioni e i contenuti degli atti e delle decisioni di merito: la Corte deve poter comprendere il fatto sostanziale senza consultare altri atti.
- Non è ammesso il mutamento delle domande originarie né l'introduzione in Cassazione di questioni non adeguatamente specificate in precedenza; difetti di specificità e di chiarezza sono causa di inammissibilità.
- In ipotesi di rigetto o inammissibilità del ricorso bisogna considerare eventuali oneri amministrativi aggiuntivi (es. ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002 come modificato), che la Corte può rilevare e disporre.
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