Cassazione Civile, Ordinanza n. 21636/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra due rami familiari su un compendio immobiliare in corso di realizzazione su suolo donato da un terzo. Gli attori sostenevano che, in base a un accordo verbale con la sorella, i lotti edificati dovessero restare distinti secondo le rispettive proprietà e che, quindi, anche il lastrico solare sovrastante i locali e l'area residua dovessero appartenergli in esclusiva. Chiedevano la rivendica del lastrico solare ex artt. 948 e 934 c.c., la demolizione delle opere eseguite dalla convenuta o, in subordine, l'accertamento della proprietà delle costruzioni ex art. 936 c.c., nonché la rimozione di una servitù di scarico e la riduzione della distanza delle tubazioni. La convenuta eccepiva usucapione, anche abbreviata, e in via riconvenzionale deduceva la lesione di legittima, chiedendo la riduzione delle donazioni effettuate in favore del fratello. Il Tribunale rigettava la rivendica della residua area di terreno, rigettava la domanda di usucapione e condannava i convenuti al risarcimento del danno; la Corte d'appello confermava il rigetto della rivendica e la misura del danno. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 948 e 934 c.c. per avere i giudici di merito erroneamente escluso la proprietà esclusiva del lastrico solare e per aver richiesto, in sostanza, una rivalutazione delle prove e delle risultanze tecniche; con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 1226 c.c. e degli artt. 113, 114 e 115 c.p.c. per la liquidazione equitativa del danno, ritenuta troppo bassa e fondata su una motivazione recepita dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che le doglianze sulla rivendica del lastrico solare mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa al giudice di legittimità, non essendo emerso alcun vizio di omesso esame di fatti decisivi né una motivazione mancante o apparente. Ha inoltre valorizzato la motivazione della Corte territoriale sulla permanenza di una comunione, sui dubbi relativi ai titoli di acquisto e sull'insufficienza della prova rigorosa richiesta per la rivendica. Quanto al danno, la Corte ha osservato che, confermato il rigetto della rivendica del lastrico, non poteva essere rivalutata la pretesa al maggior ristoro; inoltre, con riferimento al danno da lesione della proprietà sull'area di terreno già riconosciuto dai giudici di merito e coperto da giudicato, la Corte d'appello aveva motivato in modo non apparente che le ulteriori voci invocate erano rimaste indimostrate, inclusa quella edificatoria. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'istanza di rivendica del lastrico non poteva essere accolta sulla sola base dell'accessione, in difetto della prova rigorosa della titolarità esclusiva invocata dagli attori.
L'azione di rivendicazione richiede la prova rigorosa della proprietà; non può essere accolta quando permanga incertezza sui titoli di acquisto e sulla delimitazione dei diritti reali sull'area.
La domanda subordinata di attribuzione della proprietà delle opere non ha trovato accoglimento, restando assorbita nel rigetto delle pretese principali sulla titolarità dell'area.
La liquidazione equitativa del danno è legittima nei limiti in cui le voci di pregiudizio siano adeguatamente dimostrate o comunque desumibili; qui le ulteriori poste erano rimaste indimostrate.
Il motivo è stato ritenuto infondato perché non si trattava di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma di contestazione della valutazione probatoria e della quantificazione del danno.
Non risultava una illegittima decisione secondo equità in senso proprio, ma una liquidazione equitativa del danno nei limiti ritenuti dal giudice di merito.
La doglianza non evidenziava violazioni delle regole di disponibilità e valutazione delle prove, ma tendeva a una nuova lettura delle emergenze istruttorie.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove.
È sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non l'insoddisfazione per la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'azione di rivendicazione richiede la prova piena e rigorosa della proprietà del bene; in presenza di incertezze sui titoli di provenienza, sulla delimitazione del compendio o su una persistente comunione, la domanda va respinta.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, dei titoli e delle consulenze tecniche: il sindacato di legittimità non coincide con un terzo grado di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo in caso di omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile per contestare la diversa ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito espone le ragioni essenziali della decisione e indica il nucleo probatorio ritenuto decisivo, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che il pregiudizio e le sue voci siano almeno allegati e, per quanto possibile, dimostrati; non possono essere riconosciute poste meramente ipotetiche o sfornite di supporto probatorio.
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