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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04449/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 24 marzo 2025. Nel testo dell'ordinanza risulta che egli era stato condannato per due reati, uno dei quali è indicato come art. 474 c.p., e che il giudice di appello aveva anche trattato un concorso di reati con individuazione del reato più grave ai fini dell'art. 81 c.p., oltre al diniego delle attenuanti generiche. I motivi dedotti erano tre: (1) violazione di legge ex art. 546, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ex art. 474 c.p.; (2) violazione di legge ex art. 81 c.p. per l'errata individuazione del reato più grave tra i due ascritti; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché riproduttivo di censure già dedotte in appello e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo manifestamente infondato, perché il reato-base era correttamente individuato nella ricettazione, più grave del reato ex art. 474 c.p.; il terzo motivo manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era stato congruamente motivato valorizzando assenza di elementi positivi, comportamento processuale negativo e numerosi precedenti penali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando per effetto pratico la decisione di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione si fonda sulla genericità del primo motivo e sulla manifesta infondatezza degli altri due, relativi alla determinazione del reato più grave ai fini del vincolo della continuazione e al diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 546, comma 3, c.p.p.

    Richiamato quale parametro della dedotta violazione di legge relativa alla motivazione della sentenza di merito; la Corte rileva che la censura non si confronta in modo specifico con la motivazione impugnata.

  • art. 474 c.p.

    Indicato come reato per il quale il ricorrente contestava la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo; il ricorso è ritenuto generico su questo punto.

  • art. 81 c.p.

    Usato per il giudizio sul reato più grave nel concorso di reati/continuazione; la Corte afferma che il reato-base è correttamente individuato in quello punito più severamente nel massimo edittale.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della personalità dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Anche se non richiamato espressamente con il numero nel testo, il diniego concerne le circostanze attenuanti generiche; la motivazione di merito è ritenuta congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La doglianza sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato non può risolversi in una mera contestazione apodittica delle conclusioni del giudice di merito, se la sentenza impugnata ha dato conto coerentemente delle emergenze processuali.
  • Nel determinare il reato più grave ai fini del concorso formale o della continuazione, occorre fare riferimento alla pena edittale massima prevista per i singoli reati; è corretta l'individuazione come reato-base di quello che prevede il massimo edittale più elevato.
  • Il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivato in modo non contraddittorio e con richiamo agli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti preponderanti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi, il comportamento processuale negativo e i precedenti penali dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneRicettazione
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

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