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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25344/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente a fini non personali. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, che la sostanza detenuta fosse destinata all'uso personale e non allo spaccio, chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto esclusivamente a sollecitare una nuova valutazione in fatto delle prove e perché sostanzialmente riproduttivo di censure già formulate in appello. La motivazione di merito è stata ritenuta non illogica, avendo valorizzato il quantitativo di stupefacente, il frazionamento in dosi e la mancanza di fissa dimora e di occupazione lavorativa come indici incompatibili con l'autoconsumo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La condanna di merito riguarda la fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, confermata dalla Corte territoriale sulla base degli indici fattuali valutati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio già compiuta dai giudici di appello, senza denunciare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • È parimenti inammissibile il motivo di ricorso meramente reiterativo delle censure già dedotte in appello, quando non introduca argomenti nuovi idonei a scardinare la motivazione della decisione impugnata.
  • In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza all'uso personale può essere esclusa sulla base di indici fattuali quali il quantitativo detenuto, il frazionamento in dosi e le condizioni personali dell'agente, se valutati con motivazione non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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