Cassazione Civile, Ordinanza n. 22491/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condividente)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di divisione giudiziale di un terreno tra due condividenti, conclusosi con ordinanza del giudice istruttore che recepiva il progetto divisionale predisposto dal c.t.u. e l'estrazione a sorte dei lotti. Uno dei condividenti, ritenendo di avere ottenuto una porzione di valore inferiore di oltre un quarto rispetto alla propria quota, propose azione di rescissione ex art. 763 c.c. Il tribunale rigettò la domanda, qualificando il procedimento come avente valenza negoziale per avere le parti approvato il progetto divisionale. La corte d'appello, in riforma, dichiarò invece inammissibile la domanda ritenendo che la rescissione non fosse esperibile contro una divisione giudiziale definita da provvedimento del giudice. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., per avere la corte d'appello qualificato d'ufficio l'atto come provvedimento giurisdizionale senza previa segnalazione alle parti; 2) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., per avere il giudice di appello mutato la qualificazione data in primo grado al procedimento come negoziale; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 763 e 769 c.c., sostenendo che la divisione, pur conclusa con ordinanza del giudice, fosse comunque assoggettabile a rescissione quando gli effetti sostanziali derivino dall'accordo delle parti sul progetto divisionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendoli infondati. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, quando il giudizio di divisione si conclude con ordinanza del giudice istruttore che dichiara esecutivo il progetto divisionale in assenza di contestazioni sul progetto stesso, l'assetto sostanziale della ripartizione deriva dall'accordo delle parti e non da un provvedimento autoritativo del giudice; in tale ipotesi la divisione può essere aggredita con l'azione di rescissione, assimilabile alle azioni che colpiscono vizi genetici del negozio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'azione di rescissione per lesione può trovare applicazione anche rispetto alla divisione conclusa con ordinanza di esecutività del progetto, quando gli effetti sostanziali della ripartizione derivino dall'accordo delle parti e non da una decisione giudiziale su contestazioni insorte sul progetto.
Richiamato come norma di sistema in tema di divisione, in collegamento con la disciplina della rescissione e con la natura negoziale o giudiziale dell'assetto divisionale.
La mancata attivazione del contraddittorio sulla questione di puro diritto rilevata d'ufficio non determina nullità della sentenza; può rilevare solo come eventuale error in iudicando, se concretamente consumato.
Il giudice d'appello può dare una diversa qualificazione giuridica al rapporto senza violare il giudicato, purché non introduca nuovi fatti e lasci invariati petitum e causa petendi.
L'ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di divisione, quando non vi siano contestazioni, si limita a dare atto dell'accettazione del progetto e non ha autonoma natura decisoria.
art. 111 Cost.
Richiamato per escludere l'impugnabilità con ricorso straordinario dell'ordinanza di esecutività del progetto divisionale, trattandosi di provvedimento non decisorio.
Indicata per la tempestività del ricorso, proposto nel termine annuale nel testo anteriore alla riforma del 2009, con applicazione delle sospensioni dei termini.
Richiamato per ritenere rituale la notifica del ricorso eseguita mediante consegna al portiere e successiva raccomandata informativa.
art. 1, comma 813, lett. c), l. n. 145/2018
Citate come norma modificativa della disciplina della notificazione postale ai fini della ritualità della notifica del ricorso.
Richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale, considerata ai fini della tempestività del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza che rilevi d'ufficio una questione di puro diritto senza previa interlocuzione con le parti non è nulla per sola violazione del contraddittorio; il vizio è denunciabile solo se si traduce in un errore di diritto concretamente inciso sulla decisione.
- Il giudice d'appello può riqualificare giuridicamente il rapporto controverso anche in modo difforme dal primo giudice o dalle prospettazioni delle parti, purché non introduca nuovi fatti e restino invariati petitum e causa petendi.
- La divisione giudiziale conclusa con ordinanza di esecutività del progetto, quando il giudice si limiti a prendere atto dell'accordo delle parti sul progetto e non decida contestazioni sul valore o sulla formazione dei lotti, conserva natura sostanzialmente negoziale quanto agli effetti ripartitori ed è quindi suscettibile di rescissione per lesione.
- Se invece sul progetto divisionale siano sorte contestazioni decise dal giudice con sentenza definitiva, l'attribuzione dei beni deriva dal provvedimento giurisdizionale e non dall'accordo delle parti, con conseguente esclusione dei rimedi di natura negoziale contro il contenuto sostanziale della ripartizione.
- Le azioni di rescissione, nullità e annullabilità sono accomunate dal fatto di incidere su vizi genetici dell'assetto negoziale, sicché la rescissione può essere trattata in modo analogo alle altre impugnative civilistiche del negozio quando l'effetto divisorio dipenda dall'accordo dei condividenti.
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