Sentenza del 12/06/2020 n. 11330 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento sintetico ai fini IRPEF per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007. La CTR della Lombardia aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto l’appello incidentale del contribuente, riformando la decisione di primo grado, che aveva determinato in 100.000 euro per ciascuna annualità il reddito del contribuente. In Cassazione V.N. ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione carente e illogica, anche quanto all’imputazione di beni intestati alla madre; 2) violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR considerato genericamente il nucleo familiare senza valutare che la madre convivente aveva sostenuto le spese e fornito la provvista; 3) violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, per decadenza dal potere di accertamento relativo al 2004; 4) omesso esame della documentazione bancaria prodotta per dimostrare la disponibilità e la provenienza delle somme utilizzate. Le spese contestate riguardavano immobili e locazioni a Vigevano ed Entreves e l’acquisto di due autovetture.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la CTR aveva motivato l’imputazione della nuda proprietà dell’immobile di Entreves, acquistata dal contribuente, e il riferimento al nucleo familiare costituiva un ulteriore argomento giuridico, non una motivazione illogica. Ha accolto il secondo e il quarto motivo: l’art. 38 consente al contribuente di richiamare i redditi dei familiari conviventi, ma occorre provare documentariamente la disponibilità, l’entità e la durata del possesso delle risorse; la CTR non aveva esaminato la documentazione bancaria relativa alla provvista della madre e aveva liquidato la prova con un’affermazione apodittica. Ha rigettato il terzo motivo: essendo pacifica l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, era applicabile il termine più lungo di accertamento; la dedotta esenzione era rimasta generica. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 38, commi 6, del d.P.R. n. 600/1973
la nozione di "nucleo familiare", inserita nell'art. 38 su citato, assolve a una funzione di alleggerimento dell'onere della prova addossato al contribuente, il quale può giustificare la provenienza della disponibilità finanziaria per le spese contestate facendo riferimento anche al reddito dei familiari conviventi.
Nel contestare un accertamento sintetico il contribuente può giustificare le spese facendo riferimento alle risorse dei familiari conviventi. Deve tuttavia documentare la disponibilità di tali redditi, la loro entità e la durata del possesso; non è necessario dimostrare in modo diretto e puntuale che proprio quelle somme siano state impiegate per ciascuna spesa, ma occorrono elementi che rendano plausibile che ciò sia avvenuto o potesse avvenire.
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
È, invero, incontestato che l'applicazione del più lungo termine per procedere all'accertamento derivi dalla circostanza, altrettanto pacifica, che il ricorrente aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e la circostanza, dallo stesso dedotta, di essere soggetto esente è rimasta affermazione oltremodo generica.
Nel caso deciso, l’omessa dichiarazione giustificava l’applicazione del termine più lungo per l’accertamento. Una generica allegazione di esenzione, non adeguatamente specificata, non è sufficiente a superare tale conclusione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge, tra cui quelle relative agli artt. 38 e 43 del d.P.R. n. 600/1973.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per carenza o illogicità della motivazione; la relativa censura è stata respinta perché la motivazione della CTR non risultava illogica.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per l’omesso esame di fatti decisivi. La censura è stata accolta perché la CTR non aveva esaminato i fatti emergenti dalla documentazione bancaria prodotta sulla provvista finanziaria.
La disposizione è menzionata esclusivamente per indicare il deposito della memoria del ricorrente; la decisione non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico, il contribuente può provare che le spese sono state sostenute con risorse di familiari conviventi; il reddito familiare è quindi rilevante e può alleggerire l’onere probatorio, ma non basta invocare genericamente la convivenza o la capacità economica del familiare.
- La prova deve consentire di ricostruire documentalmente la disponibilità delle risorse, la loro entità e la durata del possesso. Non è indispensabile dimostrare l’impiego specifico delle somme, ma occorrono elementi che rendano plausibile il collegamento con le spese contestate.
- Quando i beni o i contratti risultano intestati al familiare convivente, tale circostanza va valutata insieme alla documentazione sulla provvista e non può essere superata con un’affermazione generica secondo cui il contribuente non avrebbe fornito prove certe.
- Il giudice di merito deve esaminare la documentazione potenzialmente decisiva sulla provenienza delle somme; una motivazione apodittica che non valuti i fatti documentati può giustificare la cassazione con rinvio.
- L’omessa presentazione della dichiarazione può comportare l’applicazione del termine più lungo di accertamento; chi invoca un’esenzione deve allegarla in modo specifico e non con una formula generica.
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