Cassazione Penale, Ordinanza n. 37650/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento, definito in primo e secondo grado con giudizio abbreviato, l'imputato era stato ritenuto responsabile, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dei reati di ricettazione, quale riqualificazione dell'originaria contestazione di furto aggravato, e di indebito utilizzo di carta bancomat. La Corte d'appello aveva inoltre riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con equivalenza rispetto alla recidiva reiterata, riducendo la pena. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando vizi di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti: secondo il ricorrente non sarebbe stato provato che l'imputato fosse l'autore del furto e, soprattutto, non sarebbe stata provata la materiale effettuazione dei prelievi contestati al capo B, poiché la carta bancomat non era stata rinvenuta in suo possesso e non vi era prova della disponibilità del codice PIN.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse congruamente motivata sui profili contestati e che la censura mossa dalla difesa, sotto la veste del vizio di motivazione, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi probatori, preclusa al giudice di legittimità. Ha richiamato il limite del sindacato di cassazione sulla motivazione, ammettendo solo censure per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non essendo invece consentita una diversa lettura delle prove. Ha inoltre osservato che le doglianze sul preteso travisamento della prova non presentavano i requisiti di decisività e rilevanza idonei a disarticolare il ragionamento probatorio complessivo, ma si risolvevano in minime incongruenze non incidenti sulla tenuta della decisione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata per il reato di ricettazione, cui era stata riqualificata l'originaria contestazione di furto aggravato
norma richiamata nell'originaria contestazione di furto
circostanza aggravante del furto originariamente contestato
norma richiamata per l'indebito utilizzo di carta bancomat
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma posta a fondamento del motivo di ricorso per vizio di motivazione
norma implicita nel dispositivo di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito né la rilettura autonoma delle prove, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione manchi, sia manifestamente illogica o contraddittoria su aspetti essenziali della decisione; non sono ammissibili censure che investano la mera persuasività, completezza o puntualità dell'argomentazione.
- La doglianza di travisamento della prova è rilevante solo se l'errore probatorio è decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudice di merito; incongruenze minime o non decisive non conducono all'annullamento.
- Quando il ricorso si limita a proporre una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella accolta nei gradi di merito, esso è manifestamente infondato o inammissibile in sede di legittimità.
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