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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14264/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nel ricorso ha censurato l'affermazione di responsabilità per entrambi i reati e la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie e una lettura alternativa degli atti, non consentita in sede di legittimità; inoltre, le censure risultavano sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    richiamato solo indirettamente attraverso il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che nella tassonomia disponibile è riconducibile a tale materia, ma il testo non indica l'articolo specifico del reato; pertanto il riferimento normativo certo non è desumibile con precisione dal provvedimento

  • art. 582 c.p.

    richiamato solo indirettamente attraverso il reato di lesioni personali, senza specificazione del corrispondente articolo nel testo

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, mirino in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura delle fonti di prova.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato, oltre alle spese processuali, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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