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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25597/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Il ricorso denunciava: a) insufficienza probatoria e vizio di motivazione per mancato accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo della SIM associata al numero usato per l'annuncio; b) omessa o insufficiente motivazione sul diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.); c) illegittimità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno, basata su un precedente penale anteriore e non identico per specie del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati o non sindacabili in sede di legittimità: 1) la valutazione probatoria svolta nei due gradi ha adeguata motivazione e la richiesta di accertamento tecnico era superflua rispetto agli altri elementi acquisiti; 2) la Corte di Appello ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131‑bis ritenendo non minimale il disvalore del fatto e avendo considerato i precedenti penali dell'imputata; 3) la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento è stata adeguatamente motivata con riferimento al comportamento precedente della ricorrente e all'inefficacia del beneficio già fruito. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della motivazione dei giudici di merito e del sindacato in cassazione sulla valutazione delle emergenze istruttorie; usato per evidenziare i limiti del ricorso che sollecita una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del reato contestato (truffa); la condotta e il disvalore del fatto sono stati ritenuti conformi alla fattispecie e non di tenuità tale da escludere la punibilità.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai requisiti di motivazione e all'esame delle istanze difensive in sede di appello e cassazione.

  • art. 546 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti del sindacato di merito e l'esigenza che il ricorso in cassazione contenga la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui fondare il controllo.

  • art. 131bis cod. pen.

    "... la non minimale gravità del fatto (commesso con condotta tesa a carpire la buona fede della p.o. impossibilitata a controllare la bontà dell'acquisto) ed i precedenti penali anche specifici dell'imputata"

    Interpretata restrittivamente: l'esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e positiva degli indici previsti (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza). La Corte ha ritenuto che la presenza di modalità ingannevoli e precedenti specifici escludesse la tenuità.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri per l'applicazione delle misure e dei benefici; il giudice di merito ha valutato la recidiva/precedenti ai fini della concessione del beneficio.

  • art. 133 cod. pen.

    Utilizzato nella valutazione della gravità del fatto (modalità della condotta, entità del danno, grado di colpevolezza) ai fini dell'art. 131‑bis; i criteri sono stati considerati cumulativi per riconoscere la tenuità.

  • art. 23 comma 8 DL 137 del 2020

    Richiamato a proposito della trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per il versamento alla Cassa delle Ammende a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Corte di Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione dei fatti quando il giudizio di merito ha motivato adeguatamente la sua ricostruzione: i motivi che si limitano a sollecitare una rivalutazione probatoria sono inammissibili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131‑bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e positiva di più indici (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza); la presenza di modalità ingannevoli e di precedenti può escluderne l'applicazione.
  • La richiesta di accertamenti tecnici (es. analisi dell'utilizzo di una SIM) può essere ritenuta superflua se esistono altri elementi probatori che, con adeguata motivazione, ricondurranno la responsabilità all'imputato.
  • La concessione o la modulazione dei benefici (es. sospensione condizionale della pena) può essere influenzata dalla condotta processuale e dai precedenti: il giudice può subordinare il beneficio al risarcimento se ritiene che il precedente dimostri l'inefficacia del beneficio già fruito.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le censure e i punti di fatto e di diritto sottoposti a sindacato; l'omessa specificazione delle doglianze appellate rende il ricorso inammissibile.
  • I criteri e le motivazioni dei giudici di merito, se congrue ed esaustive, non sono facilmente rimproverabili in sede di legittimità; occorre concentrarsi su profili di diritto e violazioni normative manifeste per ottenere ammissibilità.

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