Cassazione Penale, Sentenza n. 25597/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Il ricorso denunciava: a) insufficienza probatoria e vizio di motivazione per mancato accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo della SIM associata al numero usato per l'annuncio; b) omessa o insufficiente motivazione sul diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.); c) illegittimità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno, basata su un precedente penale anteriore e non identico per specie del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati o non sindacabili in sede di legittimità: 1) la valutazione probatoria svolta nei due gradi ha adeguata motivazione e la richiesta di accertamento tecnico era superflua rispetto agli altri elementi acquisiti; 2) la Corte di Appello ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131‑bis ritenendo non minimale il disvalore del fatto e avendo considerato i precedenti penali dell'imputata; 3) la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento è stata adeguatamente motivata con riferimento al comportamento precedente della ricorrente e all'inefficacia del beneficio già fruito. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato nel contesto della motivazione dei giudici di merito e del sindacato in cassazione sulla valutazione delle emergenze istruttorie; usato per evidenziare i limiti del ricorso che sollecita una nuova valutazione dei fatti.
Norma del reato contestato (truffa); la condotta e il disvalore del fatto sono stati ritenuti conformi alla fattispecie e non di tenuità tale da escludere la punibilità.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai requisiti di motivazione e all'esame delle istanze difensive in sede di appello e cassazione.
art. 546 comma 1 cod. proc. pen.
Richiama i limiti del sindacato di merito e l'esigenza che il ricorso in cassazione contenga la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui fondare il controllo.
"... la non minimale gravità del fatto (commesso con condotta tesa a carpire la buona fede della p.o. impossibilitata a controllare la bontà dell'acquisto) ed i precedenti penali anche specifici dell'imputata"
Interpretata restrittivamente: l'esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e positiva degli indici previsti (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza). La Corte ha ritenuto che la presenza di modalità ingannevoli e precedenti specifici escludesse la tenuità.
Richiamato in relazione ai criteri per l'applicazione delle misure e dei benefici; il giudice di merito ha valutato la recidiva/precedenti ai fini della concessione del beneficio.
Utilizzato nella valutazione della gravità del fatto (modalità della condotta, entità del danno, grado di colpevolezza) ai fini dell'art. 131‑bis; i criteri sono stati considerati cumulativi per riconoscere la tenuità.
art. 23 comma 8 DL 137 del 2020
Richiamato a proposito della trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Norma applicata per il versamento alla Cassa delle Ammende a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Corte di Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione dei fatti quando il giudizio di merito ha motivato adeguatamente la sua ricostruzione: i motivi che si limitano a sollecitare una rivalutazione probatoria sono inammissibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131‑bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e positiva di più indici (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza); la presenza di modalità ingannevoli e di precedenti può escluderne l'applicazione.
- La richiesta di accertamenti tecnici (es. analisi dell'utilizzo di una SIM) può essere ritenuta superflua se esistono altri elementi probatori che, con adeguata motivazione, ricondurranno la responsabilità all'imputato.
- La concessione o la modulazione dei benefici (es. sospensione condizionale della pena) può essere influenzata dalla condotta processuale e dai precedenti: il giudice può subordinare il beneficio al risarcimento se ritiene che il precedente dimostri l'inefficacia del beneficio già fruito.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le censure e i punti di fatto e di diritto sottoposti a sindacato; l'omessa specificazione delle doglianze appellate rende il ricorso inammissibile.
- I criteri e le motivazioni dei giudici di merito, se congrue ed esaustive, non sono facilmente rimproverabili in sede di legittimità; occorre concentrarsi su profili di diritto e violazioni normative manifeste per ottenere ammissibilità.
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