Cassazione Penale, Sentenza n. 37818/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) lamentando: 1) difetto di motivazione rispetto alla richiesta di esclusione della recidiva qualificata (art. 99, comma 4, c.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.); 3) violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata applicazione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/90.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione sulla recidiva fosse adeguata anche in forma implicita, desumendo dalla motivazione sulla negativa personalità dell'imputato (precedenti specifici, tentativo di fuga con la vettura e allontanamento dagli arresti domiciliari) l'accresciuta pericolosità sociale giustificante la recidiva. Ha inoltre confermato che la mancata concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale dei giudici di merito ammissibile se sorretta da motivazione idonea. Infine ha dichiarato infondato il rilievo sulla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, sottolineando che la misura prevista dall'art. 73, comma 5-bis, è soggetta a valutazione discrezionale sulla meritevolezza dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma riferita al reato di detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha confermato la condanna per tale fattispecie sulla base dei fatti accertati (involucri di cocaina occultati nel veicolo).
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5-bis
La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità non è automatica: la sua concessione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice sulla meritevolezza dell'imputato; nella fattispecie la Corte ha ritenuto congrua l'esclusione del beneficio.
codice penale, art. 99, comma 4
Riguarda la recidiva qualificata; la Corte ha ritenuto che l'onere motivazionale relativo all'applicazione della recidiva possa essere assolto anche in forma implicita se la motivazione fornisce elementi chiari sulla personalità e pericolosità dell'imputato.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che la mancata applicazione delle attenuanti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e legittima se sorretta da motivazione adeguata (es. precedenti, comportamento post-fatto).
Criteri di individualizzazione della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la valutazione dei criteri (in particolare la personalità e la pericolosità dell'imputato) giustificando la quantificazione della pena e l'esclusione delle attenuanti.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva qualificata richiede motivazione specifica, ma tale motivazione può essere espressa anche implicitamente se il quadro argomentativo mostra chiaramente la sussistenza dei requisiti (precedenti, pericolosità sociale).
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione discrezionale dei giudici di merito; essa è legittima se fondata su motivazione adeguata anche su uno solo dei criteri dell'art. 133 c.p.
- La sostituzione della pena detentiva con misure alternative previste da norme speciali (es. art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/90) non è automatica: il giudice valuta la meritevolezza dell'imputato e può escludere il beneficio per ragioni di pericolosità o precedenti.
- In appello e in cassazione la mancanza di una pronuncia testuale su un punto (es. esclusione della recidiva) non è necessariamente vizio se il complesso della motivazione consente di ricavare un espresso convincimento sui profili contestati.
- Per i difensori: quando si chiede l'esclusione della recidiva o l'applicazione di attenuanti/sostituzioni, è utile sollecitare espressamente nel processo motivi e prove che contraddicano la valutazione sulla personalità e la pericolosità dell'imputato (es. testimonianze, percorsi riabilitativi, comportamenti successivi) per rendere più difficile una motivazione implicita di segno contrario.
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