Cassazione Civile, Ordinanza n. 19966/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Una persona fisica, titolare di impresa individuale, aveva ottenuto in via definitiva agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488 del 1992 per un programma di investimento. In seguito, a esito di una verifica della Guardia di finanza che aveva rilevato l’uso di fatture false, false certificazioni e perizie giurate e la simulazione di scritture contabili, il Ministero aveva disposto la revoca totale del contributo e il recupero delle somme. La beneficiaria aveva impugnato il decreto chiedendone la nullità, annullabilità o illegittimità, deducendo: mancanza di autonoma istruttoria ministeriale e mero recepimento della nota della Guardia di finanza; lesione dell’affidamento per la revoca intervenuta a distanza di anni; prescrizione del potere azionato; infondatezza nel merito perché i lavori sarebbero stati regolarmente eseguiti. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la revoca fosse espressione di autotutela discrezionale; il TAR, riassunta la causa, si era invece dichiarato privo di giurisdizione e aveva sollevato conflitto negativo. Le Sezioni Unite hanno quindi dovuto stabilire se la controversia sulla revoca di un contributo pubblico, motivata da inadempimenti del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto, appartenesse al giudice ordinario o a quello amministrativo.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la revoca del finanziamento non derivasse dall’esercizio di poteri di autotutela per vizi originari o per sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico, ma dall’allegato inadempimento del beneficiario agli obblighi e oneri condizionanti l’erogazione, relativo alla realizzazione e regolarità dell’investimento finanziato. In tale ipotesi la posizione dedotta è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario. Il giudice ordinario dovrà decidere anche sulle spese del regolamento.
Norme richiamate
costituisce la base normativa delle agevolazioni finanziarie concesse al privato per il programma di investimento
art. 8, comma 1, lettere c1), d) ed e), D.M. n. 527 del 1995
è la disposizione richiamata a fondamento della revoca totale degli aiuti
richiamato solo indirettamente nel riferimento consolidato all’onere della prova come criterio generale di individuazione del fatto da allegare e provare
evocato implicitamente nel conflitto di giurisdizione, quale norma di riferimento per il rilievo del difetto di giurisdizione
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, da individuarsi attraverso i fatti allegati e la natura della posizione giuridica dedotta, non sulla sola formulazione formale della domanda.
- Quando la revoca di un contributo pubblico è disposta in ragione dell’inadempimento del beneficiario agli obblighi o alle condizioni poste per l’erogazione, la controversia riguarda un diritto soggettivo e appartiene al giudice ordinario.
- La giurisdizione del giudice amministrativo ricorre invece solo se la revoca o l’annullamento del beneficio esprimono un potere di autotutela volto a rimuovere vizi originari dell’atto o a reagire a un contrasto iniziale con l’interesse pubblico, implicando una valutazione discrezionale dell’amministrazione.
- Non basta la mera presenza di un provvedimento amministrativo di revoca: occorre verificare se esso sia fondato su un inadempimento sopravvenuto del privato oppure su una rivalutazione discrezionale dell’assetto di interessi pubblici.
- Le condotte successive alla concessione che incidono sulla fase esecutiva del rapporto di finanziamento e che integrano violazione degli obblighi condizionanti il beneficio non riaprono la discrezionalità amministrativa e non trasformano la posizione del beneficiario in interesse legittimo.
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