Cassazione Penale, Ordinanza n. 33248/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di cassazione esamina due ricorsi proposti contro la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale di due imputati per concorso in furto in abitazione. Nel primo ricorso si deduceva: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione, assumendo erroneamente fondata la recidiva; 2) vizio di motivazione sulla valutazione della prova e sull'identificazione; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull'eccessività della pena. Nel secondo ricorso si deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'identificazione dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego di un più favorevole bilanciamento delle attenuanti generiche, contestando la recidiva. La Corte osserva inoltre che una memoria difensiva è tardiva e quindi non valutabile.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, esclude la prescrizione perché la recidiva reiterata e specifica era stata ritenuta e il relativo termine prescrizionale, pari a tredici anni e sei mesi per il fatto commesso il 23 maggio 2014, non era ancora decorso. Quanto alle doglianze sulla prova e sulla pena, rileva che esse non prospettano veri vizi di legittimità ma sollecitano una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo ricorrente, analogamente, le censure sull'identificazione e sul trattamento sanzionatorio sono ritenute generiche e orientate a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio. Conseguono la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
termine di quindici giorni ... prima dell'udienza
Il termine per il deposito della memoria difensiva va computato a giorni interi e liberi, escludendo sia il dies a quo sia il dies ad quem; la memoria depositata oltre tale termine non deve essere considerata.
Norma incriminatrice posta a base della conferma della responsabilità per il delitto contestato.
Richiamato quale titolo di concorso di persone nel reato.
Richiamato per il calcolo del termine di prescrizione.
Richiamato in relazione all'interruzione della prescrizione.
La recidiva reiterata e specifica incide sul computo del termine di prescrizione, determinandone l'allungamento.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, della prova o dell'attendibilità delle fonti probatorie.
- La prescrizione va verificata tenendo conto dell'eventuale recidiva contestata e ritenuta, quando essa incida sul termine applicabile; se il termine così determinato non è decorso, la doglianza è infondata.
- Le circostanze attenuanti generiche già concesse e bilanciate con la recidiva non possono essere nuovamente rimesse in discussione in cassazione mediante una mera richiesta di diversa ponderazione del trattamento sanzionatorio.
- La deduzione di errori nell'identificazione dell'imputato deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e può essere accolta solo se evidenzia un effettivo vizio di legittimità, non un semplice dissenso sul merito della valutazione probatoria.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando emerga colpa nell'impugnazione manifestamente infondata, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33213/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →