Cassazione Penale, Sentenza n. 41867/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi. 1) Violazione e falsa applicazione della legge e vizio di motivazione per presunto utilizzo di dichiarazioni estrapolate rese da soggetto indagato e mancata verifica dell'effettività delle prestazioni e delle modalità di pagamento delle fatture. 2) Contestazione della valutazione dell'elemento soggettivo (dolo specifico), censurando il collegamento tra dolo e superamento della soglia di punibilità/volume d'affari. 3) Censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) eccessiva determinazione della pena. 4) Omessa considerazione della natura indiziaria della prova e carenza di prova sulla sistematicità/preordinazione dell'attività delittuosa (art. 133 c.p.). 5) Il ricorrente impugna la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle imposte evase senza valutazione della capacità patrimoniale. 6) Violazione con riferimento all'art. 546 lett. e) c.p.p.: la Corte territoriale non avrebbe considerato il principio secondo cui la sospensione non può essere subordinata all'adempimento di restituzioni/riserimenti in mancanza di costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la doppia conforme tra Tribunale di Velletri e Corte d'Appello di Roma, ritenendo che le valutazioni probatorie e le motivazioni siano integrate in un corpo unico e non criticabili in sede di legittimità. Sono state ritenute infondate le censure sulla utilizzabilità delle dichiarazioni della controparte, sulla ricostruzione del dolo, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla natura indiziaria delle prove. È stata altresì confermata la possibilità, anche in assenza di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa, ritenendo il pagamento atto di ricomposizione del rapporto fiscale e non risarcimento del danno. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo grado: pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, pene accessorie, confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 fino a euro 88.742,00 e concessione della sospensione condizionale subordinata al pagamento delle imposte evase; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma penale tributaria richiamata per la fattispecie contestata; la Corte ha ricondotto il fatto all'ipotesi prevista dal comma 2-bis e confermato la responsabilità dell'imputato quale legale rappresentante della società.
Autorizza misure di confisca per reati tributari; la Corte ha confermato la confisca di somme o beni fino alla concorrenza di euro 88.742,00.
codice di procedura penale, art. 187
Richiamato tra i parametri di censura relativi all'utilizzo di dichiarazioni testimoniali e alla loro valutazione; la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni in quanto rese con garanzie difensive e adeguatamente valutate.
codice di procedura penale, art. 192
Riguarda valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria di merito, integrata fra primo e secondo grado, non sia sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
codice di procedura penale, art. 546 lett. e)
Norma sul contenuto dell'atto di appello; la Corte ha rilevato che alcune censure non erano state dedotte o sufficientemente dettagliate in appello, con conseguente inammissibilità o genericità in cassazione.
codice di procedura penale, art. 606 lett. b), c) ed e)
Criteri di ammissibilità e motivazione del ricorso per cassazione: le censure devono essere specifiche; molte delle ragioni proposte sono state ritenute generiche, non dedotte in appello o incidenti di merito non sindacabili.
Regime delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che, dopo la riforma del 2008, lo stato di incensuratezza da solo non basta per il riconoscimento della diminuente e che l'assenza di elementi positivi può giustificarne l'esclusione.
Determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena entro i limiti edittali, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. L. 24 luglio 2008, n. 125)
Riforma di cui alla Corte tiene conto nel valutare l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis).
Massime di principio
- Se la corte d'appello condivide e si richiama esplicitamente alle motivazioni del primo grado si crea una "doppia conforme": il ricorrente in cassazione deve confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni, non può limitarsi a riproporre censure generiche.
- Le dichiarazioni rese da soggetti indagati possono essere utilizzate come prova se sono state rese con le garanzie difensive e se il giudice di merito le valorizza con adeguata motivazione e riscontri fattuali.
- Le questioni concernenti la valutazione del dolo, la valutazione della prova e la rilevanza di elementi di fatto sono, in generale, di competenza del giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione salvo vizio motivazionale specifico.
- Dopo la riforma del 2008, lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis); occorrono elementi di segno positivo valutabili dal giudice.
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento delle imposte evase anche in mancanza della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, poiché il pagamento è inteso come ricomposizione del rapporto tributario e non come risarcimento del danno.
- I termini e le modalità per adempiere a condizioni imposte per benefici (es. pagamento entro un termine certo) devono essere individuati chiaramente in sentenza; contestazioni tardive o non dedotte in appello possono risultare inammissibili in cassazione.
- Non sono ammissibili in cassazione i motivi che non sono stati dedotti nel giudizio di appello o che risultano generici e non confrontano puntualmente le motivazioni dei provvedimenti impugnati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41869/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41835/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41836/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41837/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41838/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41839/2025 del 31/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →