Cassazione Civile, Ordinanza n. 34839/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a tributi vari, deducendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite un estratto di ruolo ottenuto su sua richiesta. In primo grado il ricorso era stato respinto sul presupposto della regolare notificazione della cartella (consegna al portiere e successiva seconda raccomandata) e dell’assenza di contestazioni sulla pretesa tributaria sottostante. In appello la decisione era stata confermata, ritenendosi l’impugnazione sostanzialmente ripetitiva, valida la notifica della cartella e non impugnabile l’estratto di ruolo in mancanza di vizi della notificazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per adesione apodittica alla decisione di primo grado senza autonoma disamina dei motivi; 2) nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifici motivi di appello, tra cui la fondatezza della pretesa tributaria, la regolarità della costituzione in giudizio dell’agente della riscossione tramite avvocato del libero foro e la qualifica del messo notificatore; 3) violazione dell’art. 139 c.p.c. per ritenuta validità della notificazione della cartella a mani del portiere senza prova delle ricerche preliminari e dell’invio della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente: il giudice d’appello si era limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure proposte. In particolare, la CTR non aveva verificato se il ricorso originario fosse tempestivo; tale verifica era decisiva perché, se tempestivo, i vizi della notifica della cartella potevano considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo, ma sarebbero rimaste esaminabili le doglianze sulla fondatezza della pretesa tributaria e sulla regolarità della costituzione in giudizio dell’agente della riscossione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente al difensore di stare in giudizio per sé medesimo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico della decisione
art. 36, comma 2, n. 4, D. Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la sentenza deve esporre la concisa motivazione della decisione
il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e difese ritualmente proposte
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
consente la denuncia in cassazione di violazioni di legge e nullità della sentenza per vizi motivazionali/processuali
art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992
stabilisce il termine per impugnare l’atto tributario, la cui tempestività incide sulla rilevanza dei vizi di notifica e delle ulteriori censure
disciplina la notificazione presso la residenza/domicilio del destinatario e la consegna a soggetti terzi, con raccomandata informativa nei casi previsti
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
i vizi della notificazione sono sanati se l’atto ha raggiunto il suo scopo
consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
regola, nel processo tributario, il rinvio dopo cassazione e le spese
le spese del giudizio di legittimità possono essere rimesse al giudice di rinvio
Massime di principio
- La sentenza d’appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza confrontarsi in modo effettivo con i motivi di gravame, impedendo di comprendere le ragioni della decisione.
- Nel processo tributario, l’eventuale difetto di notifica della cartella può risultare sanato per raggiungimento dello scopo se il ricorso introduttivo è tempestivo; in tal caso restano tuttavia esaminabili le censure sulla fondatezza della pretesa tributaria e sulle altre questioni ritualmente dedotte.
- Il giudice di appello deve pronunciarsi su tutte le censure rilevanti riproposte dall’appellante; la mancata considerazione di motivi specifici integra vizio di omessa pronuncia o, comunque, motivazione solo apparente.
- La validità della notificazione a soggetti diversi dal destinatario richiede il rispetto delle condizioni previste dall’art. 139 c.p.c.; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo perché assorbito dall’accoglimento dei vizi motivazionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34794/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34800/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34801/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34803/2024 del 29/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →