Cassazione Civile, Ordinanza n. 04679/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un diniego di rimborso IVA 2012 per oltre 6,8 milioni di euro. La società originaria, poi interessata da una procedura concorsuale e successivamente tornata in bonis, insieme alla curatela e all'assuntore del concordato fallimentare, aveva impugnato il diniego dell'Ufficio. Dopo una prima decisione favorevole in CTP e una riforma in CTR, la Corte di cassazione, con sentenza n. 9793/2023, aveva accolto il ricorso dell'assuntore su alcuni motivi. La società originaria ha quindi chiesto la revocazione di quella sentenza deducendo cinque errori revocatori: (1) errata supposizione di una rinuncia al rimborso IVA da parte della società in bonis; (2) errata percezione del contenuto del decreto di omologa del concordato fallimentare con assuntore; (3) errata collocazione temporale della fattispecie rispetto al D.Lgs. 6/2003 e conseguente uso di una circolare del 2002 anziché di una risoluzione del 2004; (4) contrasto con un giudicato amministrativo formatosi su una sentenza del Consiglio di Stato; (5) erronea attribuzione alla ricorrente della legittimazione a emettere la nota di variazione IVA, laddove la sentenza revocanda avrebbe fatto riferimento alla società assuntore invece che al curatore fallimentare. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità delle censure perché dirette in realtà a contestare valutazioni giuridiche e interpretative, non un errore percettivo revocatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i primi, secondo, terzo e quarto motivi fossero inammissibili perché non integravano un errore di fatto revocatorio: la rinuncia al rimborso IVA risultava comunque dagli atti ed era stata oggetto di discussione; l'asserita errata interpretazione del decreto di omologa e la diversa individuazione del regime temporale applicabile riguardavano valutazioni di diritto o di interpretazione, non una falsa percezione della realtà; il preteso contrasto col giudicato amministrativo non risultava nemmeno come omissione di esame delle memorie, e in ogni caso atteneva a un tema di diritto. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la pretesa svista sulla legittimazione del cedente era, secondo la Corte, un mero lapsus calami e comunque non decisiva, dato che la sentenza revocanda si fondava su più rationes decidendi, tra cui la legittimazione del curatore a compiere gli adempimenti fiscali connessi alla chiusura della procedura. La Corte ha poi condannato la ricorrente alle spese in favore dell'assuntore del concordato, compensando quelle nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e nulla disponendo verso la curatela rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile e decisiva, non già come errore di diritto, di interpretazione o di valutazione.
La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa nei soli ristretti limiti previsti dalla legge, con esclusione degli errori giuridici o valutativi.
L'interesse ad agire è stato richiamato nella ricostruzione del primo motivo, ma la questione è stata ritenuta comunque oggetto di discussione e non revocabile nei termini prospettati.
art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972
La nota di variazione IVA è stata richiamata come adempimento fiscale connesso alla vicenda del credito IVA, la cui legittimazione all'emissione è stata oggetto del contenzioso.
Sono state depositate memorie nel procedimento camerale di revocazione.
Le parti hanno depositato memoria in prossimità della camera di consiglio; la Corte ha escluso che la doglianza sul giudicato esterno fosse stata omessa.
Richiamato nel contesto della procedura concorsuale per escludere che la chiusura del fallimento precludesse gli adempimenti fiscali del curatore.
La chiusura del fallimento per definitività dell'omologa del concordato fallimentare con assuntore non è stata ritenuta ostativa alla legittimazione del curatore a compiere gli adempimenti fiscali connessi.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto storico decisivo, risultante o escluso in modo incontestabile dagli atti, e non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione del materiale processuale o la valutazione giuridica compiuta dal giudice.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, pur formalmente qualificata come errore di fatto, investa in realtà l'interpretazione di un provvedimento, la corretta individuazione del regime normativo applicabile o l'apprezzamento delle risultanze di causa.
- Il giudizio di revocazione è inammissibile quando il fatto asseritamente travisato è stato oggetto di dibattito tra le parti e della relativa pronuncia, perché in tal caso non si versa in una falsa percezione immediata e obiettiva.
- La denuncia di un lapsus calami o di una singola espressione imprecisa non è sufficiente se, dalla lettura complessiva della motivazione, risulta chiaro il reale senso della decisione e la censura non incide su una ratio decidendi decisiva.
- Quando una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, l'errore revocatorio dedotto contro una sola di esse non è decisivo e non può determinare la revocazione della sentenza.
- In tema di procedura concorsuale con concordato fallimentare con assuntore, la chiusura del fallimento non esclude, di per sé, la legittimazione del curatore a compiere gli adempimenti fiscali necessari per l'acquisizione o la regolazione di crediti d'imposta connessi alla procedura.
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