Cassazione Penale, Sentenza n. 38994/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società chiedeva che lo Stato rimborsasse euro 318.000, somme prelevate dall'amministratore giudiziario Maurizio Lipani dai conti della società. La ricorrente sosteneva che i prelievi fossero, in concreto, anticipazioni del compenso dell'amministratore e quindi soggetti alla ripetizione ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011. Il Tribunale aveva invece ritenuto che le somme fossero state illegittimamente sottratte (Lipani è stato poi condannato irrevocabilmente per peculato) e non costituivano compensi liquidati a favore dell'amministratore, per cui la norma invocata non poteva trovare applicazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011 disciplina il rimborso di compensi e spese dell'amministrazione giudiziaria inseriti nel conto di gestione o, in difetto, anticipati dallo Stato; non si applica invece alle somme illegittimamente sottratte dall'amministratore e non riconosciute come compenso (come confermato dalla condanna per peculato). La Corte ha inoltre precisato che la società può comunque agire in altre sedi (azione civile per il risarcimento o incidente di esecuzione per ottenere la revoca/ restituzione di beni quando ricorrano i presupposti). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 42, comma 3
"Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all' articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato"
La Corte interpreta la norma limitandone l'ambito alle somme effettivamente destinate e liquidate a titolo di compenso o spesa di gestione: non riguarda somme sottratte illegittimamente dall'amministratore. Solo le somme regolarmente imputabili al conto di gestione o liquidate come compenso rientrano nella disciplina del rimborso/anticipazione statale.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme richiamate dalla ricorrente come criteri di censura in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte valuta e respinge tali censure alla luce del corretto inquadramento delle somme come illecite e non come compensi.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Art. 42 d.lgs. 159/2011 tutela il rimborso/anticipazione allo Stato esclusivamente per somme riferibili al conto della gestione o a compensi/spese regolarmente liquidati: prelievi illegittimi dall'amministratore non rientrano nella disciplina e non obbligano l'Erario al rimborso.
- La qualificazione della somma come "compenso" richiede elementi formali/effettivi (inserimento nel conto di gestione, liquidazione da parte dell'autorità competente); la mera attività di gestione o l'uso dei conti societari da parte dell'amministratore non trasforma automaticamente prelievi illegittimi in anticipazioni di compenso.
- La presenza di una condanna penale per peculato rafforza la non riconducibilità delle somme a compenso e ostacola il rimborso da parte dello Stato secondo l'art. 42(3).
- La parte lesadata mantiene rimedi indipendenti: azione civile per il risarcimento o, se applicabile, incidente di esecuzione per chiedere revoca della misura ablativa e restituzione dei beni quando sussistano i presupposti.
- Nelle contestazioni analoghe è cruciale raccogliere e documentare elementi che dimostrino che somme prelevate erano state formalmente imputate al conto di gestione o che vi sia stato un provvedimento di liquidazione in favore dell'amministratore; in assenza di ciò la pretesa di rimborso allo Stato è debole.
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