Cassazione Penale, Sentenza n. 13986/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello con due motivi: 1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la sua responsabilità e la determinazione della pena, censurando la valutazione della prova e l'omessa considerazione della possibile consumazione di una colluttazione; 2) violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte di appello subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita, condizione non prevista dal primo giudice e non impugnata dal pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo ha rilevato che la censura era generica e comportava una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità: i giudici di merito avevano adeguatamente valutato la credibilità della persona offesa e la motivazione non risultava contraddittoria. Quanto alla determinazione della pena, la riduzione era giustificata dal precedenti penale non allarmante nonostante l'aggravante dell'uso del coltello. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inesistente la violazione del divieto di reformatio in peius perché la condizione posta dalla Corte di appello discendeva dall'applicazione dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., alla luce di una pronuncia successiva e irrevocabile che aveva già comportato la concessione della sospensione condizionale in altro processo: pertanto non si poteva richiedere l'intervento del pubblico ministero per far valere quella disposizione. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla valutazione dei parametri, non ravvisando profili di illogicità nella determinazione del quantum sanzionatorio.
art. 165, secondo comma, cod. pen.
Stabilisce che la sospensione condizionale della pena, quando concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti precedentemente; la Corte ha applicato questa disposizione perché nel frattempo era intervenuta e divenuta irrevocabile un'altra pronuncia che aveva già concesso il beneficio.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: il ricorso della difesa lamentava una riforma in peius, ma la Corte ha spiegato che la subordinazione disposta non costituisce reformatio in peius alla luce dell'applicazione di art. 165 cod. pen. derivante da fatto sopravvenuto.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Indica i vizi di motivazione impugnabili in Cassazione; la Corte ha rilevato che il motivo dedotto era generico e non rispettava il principio di autosufficienza richiesto per la censura motivazionale.
Prevede le conseguenze per ricorso inammissibile, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di applicare ammende; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Disposizione richiamata per la trattazione scritta in Cassazione prevista in quel periodo emergenziale; la trattazione si è svolta per iscritto in assenza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito dei fatti: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione della credibilità o della rilevanza delle prove sono, salvo manifeste contraddizioni, inammissibili o infondati.
- Le censure di carenza o contraddittorietà della motivazione devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, indicando le parti della motivazione contestata e le ragioni concrete di contraddizione; i motivi generici vengono respinti.
- La subordinazione della sospensione condizionale a obblighi (ad es. attività non retribuita) può essere imposta quando la legge lo prevede espressamente, ad esempio nel caso previsto dall'art. 165 cod. pen. per chi ha già usufruito del beneficio; la presenza di una pronuncia sopravvenuta e irrevocabile che comporti tale obbligo giustifica l'operato del giudice di appello e neutralizza la censura di reformatio in peius.
- Il divieto di reformatio in peius opera nei confronti dell'imputato appellante, ma non può pregiudicare l'applicazione automatica di una disposizione di legge sopravvenuta che imponga condizioni diverse quando tale disposizione trova applicazione per fatti sopraggiunti.
- In caso di ricorso in cassazione è opportuno concentrare le doglianze su questioni di diritto o su evidenti vizi motivazionali dimostrabili, evitando deduzioni che implicano una nuova valutazione fattuale.
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