Cassazione Civile, Ordinanza n. 28619/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Nel giudizio di merito erano emerse due controversie tra le stesse parti aventi ad oggetto il medesimo immobile: davanti al Tribunale era stata proposta una domanda di condanna al rilascio dell'immobile; davanti alla Corte d'appello di Roma era pendente altra causa con domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile e condanna al rilascio. Il Tribunale di Latina ha dichiarato la litispendenza ritenendo che entrambe le cause avessero identico petitum sostanziale e identica causa petendi, cioè il rilascio del bene fondato sulla proprietà dell'attrice e sull'assenza di titolo del detentore. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c. e del principio sull'onere della prova, sostenendo che tra i due giudizi vi fosse diversità di domande e di titolo, poiché una sarebbe stata azione personale di restituzione e l'altra azione reale di rilascio e rivendicazione. Ha inoltre contestato che il tribunale avesse deciso solo sulla base della sentenza di primo grado senza acquisire sommarie informazioni e senza considerare gli atti introduttivi e l'atto di appello, dai quali a suo dire risultava la diversa natura delle azioni. La resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il regolamento di competenza. Ha affermato che il tribunale ha correttamente applicato l'art. 39 c.p.c. nel ravvisare la litispendenza anche se la causa pregiudicante era pendente in secondo grado, e ha ritenuto legittimo basare la decisione sugli atti disponibili, in particolare sulla sentenza di primo grado, rilevando che la ricorrente non aveva prodotto gli atti necessari a dimostrare la dedotta diversità delle domande. Ha escluso che fosse sindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito di non assumere sommarie informazioni, trattandosi di potere discrezionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La litispendenza può essere dichiarata quando tra le stesse parti vi siano cause aventi identità di petitum e causa petendi; la verifica può essere compiuta sulla base degli atti disponibili e non è esclusa dal fatto che la causa pregiudicante sia pendente in secondo grado.
Il giudice decide sulla competenza in base a quello che risulta dagli atti; l'eventuale acquisizione di sommarie informazioni è rimessa al suo potere discrezionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza il giudice può accertare la litispendenza sulla base della comparazione tra gli atti già acquisiti, senza che sia necessaria un'istruttoria ulteriore, salvo il potere discrezionale di assumere sommarie informazioni.
- La litispendenza ricorre quando due giudizi tra le stesse parti hanno identità sostanziale di petitum e causa petendi; la diversità formale delle domande non impedisce la declaratoria se il contenuto sostanziale della tutela richiesta coincide.
- La verifica della litispendenza può essere effettuata anche se il giudizio che si assume pregiudicante è pendente in grado d'appello, non essendo tale circostanza di per sé ostativa.
- Chi contesta la declaratoria di litispendenza deve fornire gli atti necessari a dimostrare la pretesa diversità delle azioni; non può dolersi in cassazione della mancanza di documenti a sé imputabile.
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