Cassazione Penale, Ordinanza n. 14044/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La procedura trae origine da un'istanza di correzione materiale proposta dal difensore dell'imputata in relazione al dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione pronunciata il 7 gennaio 2025. L'istanza evidenziava che nel dispositivo era stata indicata, per mero errore, una "circostanza aggravante" in luogo della corretta "circostanza attenuante" prevista dagli artt. 114, comma terzo, e 112, comma primo, n. 3, cod. pen. La difesa richiamava anche che il terzo motivo del ricorso originario lamentava la mancata motivazione della sentenza di appello sulla richiesta di applicazione di tale attenuante. La Procura generale, nella memoria, ha chiesto l'accoglimento del ricorso/istanza.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'indicazione contenuta nel dispositivo era frutto di un mero errore materiale, non idoneo a determinare nullità e la cui correzione non comporta modificazione essenziale dell'atto. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza del 7 gennaio 2025, sostituendo il riferimento alla "circostanza aggravante" con quello alla "circostanza attenuante" di cui agli artt. 114, comma terzo, e 112, comma primo, n. 3, cod. pen., con annotazione in calce all'originale.
Norme richiamate
La correzione dell'errore materiale nel provvedimento è stata adottata mediante la procedura camerale prevista per la rettifica di meri errori materiali, quando la correzione non incide in modo essenziale sull'atto.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini.
È richiamato insieme all'art. 610, comma 5, c.p.p. per la modalità di trattazione camerale del procedimento.
È la disposizione correttamente applicabile come attenuante per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, in presenza delle condizioni previste dall'art. 112, comma primo, nn. 3 e 4, e comma terzo, c.p.
art. 112, comma primo, n. 3, c.p.
È la norma richiamata come presupposto della circostanza attenuante indicata nel dispositivo corretto.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una decisione può essere corretto con la procedura ex art. 130 c.p.p. quando l'inesattezza è meramente formale e la sua eliminazione non modifica in modo essenziale il contenuto dell'atto.
- La correzione dell'indicazione di una circostanza come aggravante anziché attenuante è ammissibile se dal testo della decisione e dal contesto dell'impugnazione emerge con chiarezza quale fosse la qualificazione corretta.
- La rettifica di un errore materiale non comporta nullità del provvedimento e non richiede un nuovo giudizio sul merito della decisione originaria.
- Nel procedimento camerale di correzione materiale davanti alla Corte di cassazione, la mancata richiesta di trattazione orale consente la decisione senza la presenza delle parti.
- Laddove l'errore riguardi il solo tenore letterale del dispositivo e non il contenuto decisorio sostanziale, la correzione può essere disposta con annotazione sull'originale dell'atto.
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