Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12642/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione della condomina all'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo n. 20716/2014) per oneri condominiali pari a € 9.479,90. La ricorrente deduceva plurime censure: vizio di violazione del contraddittorio e perentorietà del termine per il deposito del fascicolo di parte in vista dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.; nullità/irregolarità della partecipazione in udienza di un difensore senza delega; carenza della prova scritta delle delibere e dei verbali prodotti (mancata conformità all'originale); omessa valutazione della reale posizione debitoria; rifiuto della CTU; vizi relativi alla procedura di mediazione e alla liquidazione delle spese/esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondate o inammissibili le censure in quanto: il termine per il deposito del fascicolo in vista dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. non ha natura perentoria in appello per la trattazione orale; i documenti contenuti nel fascicolo, se prodotti regolarmente in primo grado, possono essere riproposti in appello e non sono "nuovi"; la partecipazione in udienza di un avvocato sostituto senza delega non può essere impugnata dalla parte diversa da quella il cui difensore è stato sostituito; le delibere assembleari non impugnate costituiscono titolo e prova del credito condominiale; la richiesta di CTU è legittimamente respinta se mirata a colmare la deficienza probatoria dell'istante; la mediazione era stata tentata e il suo esito incide solo sulla liquidazione delle spese; infine le questioni relative ad eventuali effetti restitutori possono essere proposte in sede di impugnazione o con giudizio autonomo. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese di legittimità (liquidate in € 2.600,00 oltre oneri e contributo unificato aggiuntivo).

Norme richiamate

  • art. 281 sexies c.p.c.

    Regime della trattazione orale; in sede di appello il termine per il deposito del fascicolo di parte non ha natura perentoria e non comporta l'introduzione di nuove prove se i documenti erano già prodotti in primo grado nel rispetto delle preclusioni probatorie.

  • art. 169 c.p.c.

    Norma prevista per la trattazione scritta; il richiamo a tale articolo è improprio quando si tratta di trattazione orale secondo art. 281 sexies c.p.c.; la perentorietà del termine prevista dall'art. 169 non opera in questo caso.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    Disciplina la produzione documentale a fondamento del procedimento monitorio per crediti condominiali: i documenti contabili e le delibere approvate costituiscono prova del credito ai fini dell'ingiunzione.

  • art. 2375 c.c.

    Regime del registro dei verbali; il verbale redatto e depositato secondo le norme conserva la sua efficacia e la copia non è stata dimostrata difforme dall'originale.

  • art. 14 legge n. 247/2012 (ordinamento forense)

    Consente al difensore di farsi sostituire in udienza anche per delega verbale; la sostituzione in udienza è attività tipica riconducibile al mandato originario.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)

    Elenca i vizi di motivazione e omesso esame dei fatti decisivi: la Corte ha ritenuto che molte doglianze vertevano su rivalutazione della prova o su deduzioni di fatto non idonee in sede di legittimità e che non ricorrevano i presupposti per il vizio denunciato.

  • art. 366 c.p.c. (n. 3 e n.6 comma 1)

    Requisiti formali del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto l'esposizione del ricorso sufficientemente chiara e non pregiudicante l'intelligibilità delle censure, e ha osservato che alcune deduzioni fattuali risultavano comunque inammissibili per mancata tempestiva deduzione in primo grado.

  • art. 1137 c.c.

    Disciplina dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari: l'annullabilità deve essere chiesta in via d'azione (domanda riconvenzionale) e non può essere sindacata in opposizione al decreto se non nei limiti consentiti.

  • art. 165 e 166 c.p.c.

    Preclusioni probatorie: i documenti prodotti in primo grado nel rispetto di tali preclusioni possono essere riassunti in appello senza essere considerati nuovi.

  • art. 345 c.p.c.

    Consente la produzione di documenti in appello già prodotti in primo grado; principio applicato dalla Corte per ritenere non "nuovi" i documenti riprodotti.

  • art. 191 e art. 61 c.p.c.

    Norme sulla consulenza tecnica d'ufficio e sulle prove tecniche: la CTU non può essere usata per supplire alla carenza probatoria della parte o per svolgere indagini esplorative.

  • art. 1229 c.c.

    Messa in mora: la mancata messa in mora dell'amministratore non ha invalidato il procedimento, anche perché la mediazione è stata esperita e non favorevole.

  • art. 389 e art. 402 c.p.c.

    Regole sugli effetti restitutori e ripristinatori: tali effetti non discendono automaticamente dalla riforma o cassazione della sentenza ma possono essere chiesti in impugnazione o in giudizio autonomo.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

    Prevede l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, applicabile al ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e rigettato.

  • Cass., Sez. Un., n. 37552 del 2021

    "il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda \"sub iudice\" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c."

    Richiama i criteri di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione e il limite alla declaratoria di inammissibilità: applicata per valutare la sufficienza espositiva del ricorso in esame.

Massime di principio

  • Nel procedimento di trattazione orale (art. 281 sexies c.p.c.) in sede d'appello il termine per il deposito del fascicolo di parte non ha natura perentoria: documenti regolarmente prodotti in primo grado possono essere riutilizzati in appello e non sono considerati "nuovi" se rispettate le preclusioni probatorie.
  • La partecipazione in udienza di un avvocato sostituto per delega verbale è ammessa e la eventuale irregolarità può essere fatta valere solo dalla parte il cui procuratore sia stato sostituito; la funzione processuale svolta dal sostituto è imputabile al difensore sostituito.
  • Le delibere assembleari regolarmente approvate e non impugnate costituiscono titolo e prova del credito condominiale; l'opposizione all'ingiunzione non può limitarsi a chiedere una rivalutazione dei fatti e delle prove in sede di legittimità.
  • La richiesta di CTU può essere legittimamente respinta se la parte intende con essa supplire a carenze probatorie proprie o condurre indagini esplorative: la CTU coadiuva il giudice su elementi già rilevanti, non sostituisce l'onere della prova della parte.
  • Le questioni riguardanti effetti restitutori o ripristinatori non discendono automaticamente da una riforma o cassazione: devono essere richieste nel quadro dell'impugnazione o con giudizio autonomo se necessario.
  • La mancata indicazione nel verbale della qualità del sostituto o di una delega verbale non determina di per sé la nullità della decisione quando non sia la parte cui è spettata la delega a lamentarne l'irregolarità.
  • In caso di mediazione esperita senza esito, l'insuccesso incide principalmente sulla liquidazione delle spese e non invalida automaticamente le iniziative giudiziarie successive del creditore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.