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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46710/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Catania dell'08/11/2022 che lo aveva condannato per concorso in rapina aggravata (pur con riduzione della pena rispetto al primo grado). Il ricorso articolava quattro censure principali: 1) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa lette ai sensi dell'art. 512 c.p.p., per mancata pronuncia di irreperibilit\"a e carenza di ricerche, incluse ricerche all'estero; 2) errata qualificazione del fatto, che dovesse essere riqualificato da rapina aggravata a furto con strappo; 3) vizio nel ritenere la compartecipazione e quindi nell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 1, n. 3 c.p.; 4) errato confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti, con mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche riconosciute in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla utilizzabilit\"a delle dichiarazioni della persona offesa la Corte ha ritenuto infondato il rilievo che sarebbe necessario un decreto di irreperibilit\"a o ricerche estese automaticamente all'estero: tali ricerche sono esigibili solo se dagli atti risultano elementi concreti di collegamento con il paese estero; qui non risultano allegati o dedotti tali elementi e sono stati svolti gli adempimenti richiesti dalla legge. La richiesta di riqualificazione del fatto a furto con strappo pone una censura di fatto non sindacabile in Cassazione, atteso che la motivazione di merito documenta violenza finalizzata alla sottrazione della borsa. Le censure relative all'esclusione della partecipazione e dell'aggravante e quelle sul confronto tra attenuanti e aggravanti sono inammissibili perché impongono una rivalutazione del materiale probatorio o del giudizio di merito, non consentita in sede di legittimit\"a. Conseguentemente il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente la lettura in udienza di dichiarazioni rese in fase predibattimentale quando la ripetizione sia impossibile; la Cassazione precisa che non occorre un decreto di irreperibilit\"a per la persona offesa e che la effettuazione di ricerche all'estero e\" esigibile solo se dagli atti risultano specifici elementi di collegamento con il paese estero, altrimenti le ricerche sarebbero meramente esplorative e non esigibili secondo ragionevolezza.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte evidenzia che la censura fondata su valutazioni di fatto (es. mancata assunzione di prova decisiva) non pu\"o essere sindacata in sede di legittimit\"a quando implichi rivalutazione probatoria.

  • art. 628, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Aggravante relativa all'intervento di pi\"u persone riunite; la Corte ha ritenuto che la sussistenza della compartecipazione sia fondata su elementi convergenti di prova e che la valutazione circa l'esistenza di un'intesa, anche estemporanea, sia questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo vizio logico o illogicit\"a.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e alla ammenda in caso di reiezione o inammissibilit\"a del ricorso; qui applicata per determinare l'obbligo di versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende.

  • art. 111 Cost., artt. 6 e 13 CEDU, artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente come profili di illegittimit\"a procedurale e di violazione dei diritti della difesa; la Corte ha ritenuto che tali argomentazioni non trovassero riscontro nei fatti e nelle risultanze istruttorie e che non sussistessero violazioni tali da giustificare il riesame di merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita l'enunciazione dei motivi in Cassazione; la Corte ha richiamato il vincolo di enunciazione nei limiti strettamente necessari per la motivazione dell'atto di impugnazione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in sede predibattimentale dalla persona offesa possono essere lette in udienza ai sensi dell'art. 512 c.p.p. se la ripetizione risulti impossibile senza che sia sempre necessario un formale decreto di irreperibilit\"a; ricerche internazionali sono richieste solo se dagli atti emergono elementi concreti che giustifichino tali accertamenti.
  • Le questioni di qualificazione giuridica del fatto che si fondano su valutazioni di fatto (es. rilevanza della violenza, modalit\"a del fatto) sono, di norma, insindacabili in Cassazione: la riforma della qualificazione compete al giudice di merito salvo vizio logico o insufficienza motivazionale manifesta.
  • L'accertamento della partecipazione di pi\"u persone e l'applicazione di aggravanti legate alla pluralit\"a degli intervenuti sono valutazioni probatorie e fattuali: in sede di legittimit\"a occorre dimostrare un vizio logico o una motivazione illogica per ottenere annullamento.
  • Il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti e la determinazione della misura della pena sono esercizi di discrezionalit\"a del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi \"e manifesta arbitrariet\"a o carenza di motivazione.
  • Censure procedurali basate su omissioni istruttorie devono dimostrare che l'omissione abbia inciso sul diritto di difesa o sull'esito probatorio in modo determinante per essere ammissibili in sede di legittimit\"a.

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