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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33715/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello cautelare volto a sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con presidio elettronico. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e dei principi di attualità, adeguatezza e proporzionalità della misura: i fatti contestati risalgono al 2015, l'imputato è detenuto dal 2020, ha indicato un domicilio in Piemonte (Cuneo) e ha contestato la mancata valutazione della sua giovane età e della presunta assenza di collegamenti mafiosi; in aggiunta sono stati depositati motivi nuovi tesi a dimostrare il mutamento in melius del quadro cautelare e la carenza di attualità del pericolo di recidiva.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (i) si era formato un "giudicato cautelare" sulle medesime questioni, per cui la rivalutazione richiedeva l'allegazione di fatti nuovi rispetto a quanto già dedotto e deciso; (ii) i reati per i quali Mancari è stato cautelato ricadono nella fattispecie che comporta la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3), rafforzata dalla condanna intervenuta in primo e secondo grado; (iii) il mero decorso del tempo, la scelta di un domicilio lontano o la disarticolazione del sodalizio già esaminata non sono stati ritenuti, singolarmente o unitariamente, elementi idonei a superare le presunzioni codicistiche; (iv) la motivazione dell'ordinanza impugnata è adeguata e non viziata. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Applicazione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per talune fattispecie (comma 3). La Corte ha affermato che tale presunzione perdura, salvo prova contraria, e non è superata dal solo decorso del tempo.

  • art. 299, comma 2 cod. proc. pen.

    Rilevata la clausola di esclusione che conferma come la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, si estenda anche alle richieste di sostituzione della misura cautelare; da ciò discende che il semplice richiamo al domicilio non è sufficiente a sostituire la custodia cautelare.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Fattispecie di rilievo (delitti in materia di stupefacenti) alla base della misura cautelare: tale fattispecie attiva la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, e giustifica una valutazione prognostica più rigorosa.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come norma afferente alla materia degli illeciti in contestazione; contribuisce al quadro di gravità dei fatti valutato dalla Corte.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso; il ricorso è stato comunque esaminato nel merito e ritenuto infondato.

Massime di principio

  • Se sulle medesime questioni cautelari si è già formato il "giudicato cautelare" (cioè le decisioni cautelari hanno esaurito le impugnazioni possibili), una nuova istanza deve allegare fatti nuovi e specifici sopravvenuti per poter ottenere una riconsiderazione.
  • Per i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra cui quelli connessi all'art. 74 d.P.R. 309/1990), vigono presunzioni relative a favore della custodia in carcere: il mero decorso del tempo non è, di per sé, sufficiente a superarle.
  • La richiesta di sostituzione della misura cautelare deve contenere elementi concreti e pertinenti (comportamentali, di recupero, di sopravvenuta impossibilità di reiterazione, situazione di salute, attenuazione del ruolo criminale) che dimostrino il venir meno o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • La scelta di un domicilio lontano dai luoghi dei fatti e l'uso del presidio elettronico non sono automaticamente idonei a eliminare il pericolo di recidiva; il giudice valuta l'effettiva idoneità della misura alternativa nel contesto concreto (gravità del ruolo, condanna, possibilità di riprendere contatti criminali).
  • La disarticolazione di un sodalizio (es. arresto di compartecipi) può concorrere a ridurre il rischio, ma non è di regola sufficiente da sola: occorre dimostrare che è venuto meno il patrimonio di professionalità e i canali di reinserimento criminale dell'indagato.
  • Nelle impugnazioni cautelari evitare argomentazioni generiche: è necessario indicare chiaramente quali nuovi fatti o elementi probatori si assumono incidenti sulle esigenze cautelari e in che modo incidono sulla prognosi di pericolosità.

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