Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14707/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mediatore)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di pagamento di una provvigione per mediazione immobiliare: la titolare di una agenzia sosteneva di avere svolto attività causale rispetto all’acquisto di un immobile di Novi Ligure da parte dell’acquirente, la quale però aveva poi concluso l’affare tramite un diverso mediatore senza corrispondere alcunché. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente il nesso eziologico tra l’attività del primo mediatore e la conclusione dell’affare. In appello, la Corte territoriale non è entrata nel merito della provvigione, ma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per nullità della notificazione dell’atto di appello eseguita via PEC, poiché nel messaggio mancava la dicitura richiesta dall’art. 3-bis, comma 4, l. n. 53/1994. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 11 l. n. 53/1994, sostenendo che l’omissione della dicitura nell’oggetto della PEC integrasse solo una formalità priva di incidenza sulla conoscenza dell’atto; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., lamentando che la costituzione delle appellate avrebbe comunque sanato il vizio con efficacia ex tunc. La controricorrente ha resistito sostenendo sia la nullità della notifica, sia persino la sua inesistenza, oltre a prospettare l’improcedibilità dell’appello per mancato deposito dell’originale notificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio PEC della formula prescritta dalla legge costituisse una mera irregolarità, poiché la notificazione aveva comunque raggiunto il suo scopo: la destinataria si era costituita, aveva dato atto di avere ricevuto l’atto e si era difesa nel merito senza contestare tempestivamente la regolarità della notifica. È stato quindi escluso che vi fosse una nullità rilevante o che potesse essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello sulla base di quel solo vizio. È stato altresì escluso rilievo autonomo alla dedotta improcedibilità ex art. 348 c.p.c., perché la questione non risultava posta come autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della Corte d’appello di Torino è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, per l’esame del merito dell’appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 4, l. n. 53/1994

    “il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»”

    La sua violazione, nel caso concreto, non ha comportato nullità della notificazione quando l’atto abbia comunque raggiunto il destinatario e realizzato lo scopo legale della conoscenza.

  • art. 11 l. n. 53/1994

    “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”

    La norma non sanziona con nullità le mere irregolarità innocue della notificazione eseguita dall’avvocato, ma soltanto le inosservanze che incidono sul perfezionamento o sulla funzione dell’atto.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio di notificazione è sanato quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, con conseguente irrilevanza della mera irregolarità formale.

  • art. 160 c.p.c.

    La nullità della notificazione va letta in termini non meramente formalistici, dovendosi verificare se il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell’atto e se sia stato compromesso il diritto di difesa.

  • art. 348 c.p.c.

    La dedotta improcedibilità dell’appello per mancato deposito dell’originale notificato non poteva essere utilizzata come autonoma ragione di definizione del giudizio in assenza di una specifica ratio decidendi sul punto nella sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per la memoria depositata nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato, la mancata indicazione nell’oggetto della formula prescritta dalla legge non determina automaticamente nullità: occorre verificare se, nonostante l’irregolarità, l’atto sia pervenuto al destinatario e abbia raggiunto lo scopo della conoscenza.
  • Le nullità della notificazione non possono essere affermate in modo meramente formalistico quando la parte destinataria si sia costituita e abbia dimostrato di avere effettiva conoscenza dell’atto, senza alcuna lesione concreta del diritto di difesa.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione esclusivamente su un vizio specifico della notificazione, non può in cassazione essere valorizzata una diversa causa ostativa non espressamente posta a base della decisione, se non come autonoma impugnazione della relativa statuizione.
  • In tema di processo civile telematico, l’interpretazione deve privilegiare la funzione della notificazione rispetto al mero dato formale, distinguendo le irregolarità innocue dai vizi che impediscono il perfezionamento o pregiudicano la difesa.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.