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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8647/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di €95.231,71 disposto dal GIP in data 10/06/2022 come presunto profitto del reato di riciclaggio connesso a truffe per erogazioni pubbliche nel settore delle incentivazioni per il risparmio energetico. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 309 c.p.p. (richiamato dall'art. 324 c.p.p.) per presunta decisione del riesame oltre il termine perentorio di 10 giorni dovuto alla tardiva trasmissione degli atti; (2) violazione dell'art. 648-bis c.p. e omissione/manifesta illogicità della motivazione, sostenendo anche un'errata qualificazione della carica societaria (attribuzione al ricorrente di ruolo in diversa società) e l'assenza di adeguata spiegazione circa l'attività volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo temporale: gli atti erano stati depositati il 6/09/2022 e l'udienza fissata per il 12/09/2022, nel rispetto del termine perentorio di 10 giorni per la decisione sul riesame delle misure reali. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza inammissibile in cassazione in quanto concerne presunte incongruenze o illogicità della motivazione, profili non valutabili in sede di legittimità salvo l'assenza o la mera apparenza della motivazione; inoltre ha osservato che, al netto di una svista formale, l'ordinanza impugnata ha motivato analiticamente la posizione dell'imputato (ruoli societari nel periodo contestato, elementi di fittizietà delle prestazioni, consapevolezza del meccanismo fraudolento e uso della società come contenitore di proventi illeciti). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 quater c.p.

    Norma richiamata per individuare il reato presunto (riciclaggio) dal quale deriverebbe il profitto oggetto di sequestro; la corte ne ha ritenuto possibile la sussistenza previa valutazione del fumus commissi delicti nell'ordinanza impugnata.

  • art. 648 quater c.p.

    Richiamato come norma collegata ai reati di riciclaggio e impiego di proventi illeciti; indicativo del titolo complessivo contestato per il sequestro preventivo delle somme ritenute profitto del reato.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma procedurale sul termine per la decisione sulle istanze; la Corte ha ritenuto rispettato il termine perentorio dei 10 giorni per il riesame delle misure cautelari reali in quanto gli atti sono stati depositati il 6/09 e l'udienza fissata per il 12/09.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamata assieme all'art. 309 c.p.p. per la disciplina del riesame delle misure; utilizzata per valutare la correttezza procedurale nella decisione sul riesame.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma che definisce il reato di riciclaggio; contestata dal ricorrente la sua applicazione e la motivazione sull'imputazione, ma la Corte ha considerato che le doglianze sulla logica della motivazione non sono sindacabili in Cassazione salvo le fattispecie previste dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 comma 1 lettera e) c.p.p.

    Richiamato per spiegare i limiti del sindacato di legittimità: la cassazione può censurare l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, non l'illogicità manifesta; pertanto i rilievi motivazionali prospettati dalla difesa risultano inammissibili in questa sede.

Massime di principio

  • Il termine di 10 giorni per la decisione sul riesame delle misure cautelari reali è perentorio: la correttezza temporale si valuta dalla data di deposito degli atti in cancelleria e dalla fissazione dell'udienza, non solo dalla data di emanazione della decisione.
  • In Cassazione i vizi di motivazione sono sindacabili solo se ricorre l'assenza o la mera apparenza della motivazione (art. 606 co.1, lett. e). Contestazioni che riguardino la 'illogicità' o incongruenze argomentative tipicamente non sono ammissibili in sede di legittimità.
  • Errori formali o "svisti" nella menzione di cariche societarie o denominazioni non determinano automaticamente l'annullamento se il giudice ha poi analiticamente ricostruito la posizione sostanziale dell'imputato e le circostanze contestate.
  • Per disporre il sequestro di somme come presunto profitto del reato di riciclaggio è necessario che il giudice del riesame trovi elementi sul fumus commissi delicti e sulla riconducibilità dei fondi all'attività illecita; tali valutazioni, se adeguatamente motivate, sono difficilmente rimovibili in Cassazione.
  • Le impugnazioni procedurali basate su ritardi nella trasmissione degli atti richiedono la prova che il termine perentorio sia effettivamente stato violato; il mero computo cronologico senza considerare il giorno di deposito e la fissazione dell'udienza può essere insufficiente.
  • Ricorrere alla Cassazione per censurare esclusivamente vizi di fatto o di logica argomentativa è rischioso: la difesa dovrebbe focalizzarsi su profili di diritto o sull'assenza totale della motivazione per sperare nell'accoglimento.

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