Cassazione Penale, Sentenza n. 45850/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (riesame) con unico motivo: carenza e/o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 7). La difesa censura l'eccessiva rilevanza data alle dichiarazioni della persona offesa (Konate), rilevando omissioni e contraddizioni nei colloqui investigativi (prima intervista nulla sul fatto estorsivo, seconda intervista che avrebbe indicato la presenza di altri soggetti escludendo tacitamente Maccarrone) e lamenta che il Tribunale si sia limitato a una motivazione scarna e reticente sulla credibilità della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che le censure del ricorrente tentino una riconsiderazione nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, mentre il giudice di merito ha fornito una motivazione organica, ampia e coerente circa i gravi indizi e le esigenze cautelari (inclusa la necessità di prevenzione del rischio di inquinamento probatorio). La Corte ha sottolineato il limite del controllo di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al valutatore di merito nell'apprezzamento dell'attendibilità delle fonti o nella diversa valutazione delle circostanze. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274, lett. a) cod. proc. pen.
richiamato nel provvedimento del Tribunale di riesame come fondamento per l'esigenza cautelare di pericolo di inquinamento probatorio
Il Tribunale ha ritenuto sussistente, oltre alla misura speciale già applicata, anche l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, lett. a) per il rischio di inquinamento probatorio, giustificando la misura alla luce degli elementi investigativi.
art. 273 cod. proc. pen.
richiamato nel contrasto sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
La Corte richiama il principio che l'insussistenza dei gravi indizi ai sensi dell'art. 273 è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento.
art. 110, art. 629, comma 2, art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.
citati nella rubrica del capo 7) come fattispecie contestata (reato di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1)
Si tratta delle norme penali che descrivono la fattispecie contestata al capo 7). Nel giudizio di legittimità, tali norme sono menzionate come quadro di imputazione ma la Corte non ha effettuato una valutazione di merito sulla loro applicazione concreta, essendosi limitata ad esaminare la fondatezza delle doglianze sulla motivazione.
Giurisprudenza di legittimità (principio consolidato)
richiami a pronunce pregresse (es. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 Paviglianiti; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 Di Iasi; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016 Berlingeri; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 Contarini; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012 Lupo)
La Corte conferma il consolidato orientamento che limita il sindacato di legittimità: la Cassazione non è sede per riesaminare i fatti o rimettere in discussione valutazioni di attendibilità compiute dal giudice di merito, salvo che emergano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito né l'attendibilità delle fonti: chi impugna deve indicare specifiche violazioni di legge o punti della motivazione palesemente illogici per ottenere ammissibilità del ricorso.
- Contestare la credibilità di una persona offesa richiede contestazioni puntuali e dimostrabili delle affermazioni del giudice di merito (contraddizioni oggettive, omissioni decisive), non semplici versioni alternative dei fatti.
- Per le misure cautelari fondate su pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a), è necessario che il giudice motivi concretamente il rischio alla luce degli atti; tale motivazione è sindacabile in Cassazione solo se assente o manifestamente illogica.
- Motivi generici che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto sono insufficienti in sede di cassazione e determinano l'inammissibilità.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti di riesame, è importante confrontarsi direttamente e puntualmente con le argomentazioni testuali del giudice di merito, indicando esattamente i passi motivazionali viziati.
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