Cassazione Penale, Ordinanza n. 14053/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non ha rimesso in discussione la decisione di merito, che resta ferma nella statuizione di responsabilità per minaccia aggravata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per il delitto di minaccia aggravata. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; con il secondo ha denunciato la violazione di legge per la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi in fatto e, comunque, meramente reiterativi delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua e logica, reputandoli quindi non specifici perché privi di una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
È richiamato solo implicitamente dalla qualificazione del fatto come delitto di minaccia aggravata; la Corte non si sofferma sul contenuto della norma ma conferma che la contestazione riguarda il reato di minaccia.
La decisione valorizza il requisito della specificità del ricorso: le censure che si limitano a riprodurre quelle già proposte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione impugnata, sono inammissibili.
L'inammissibilità è collegata alla mancanza di specificità dei motivi di ricorso, che non assolvono la funzione tipica dell'impugnazione.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione, il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello, senza autonoma critica argomentata, integra difetto di specificità.
- Le censure che si risolvono in una diversa lettura del fatto o delle risultanze di merito, senza evidenziare un effettivo vizio della motivazione o una violazione di legge, sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando la Corte di merito ha già disatteso con motivazione logica e congrua le stesse censure riproposte in cassazione, il ricorso non è specifico se non introduce argomenti nuovi o idonei a incrinare quella motivazione.
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