Cassazione Civile, Ordinanza n. 08107/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2016, emesso dal Comune di Avellino tramite la concessionaria del servizio di supporto alla riscossione, con cui veniva richiesto il pagamento di euro 75.497,99 per tassa, sanzioni, interessi e accessori in relazione all'occupazione di suolo pubblico mediante cassonetti e campane per la raccolta differenziata dei rifiuti. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato accolto solo parzialmente: il giudice aveva ridotto la superficie imponibile al 70% di quella accertata, applicando la tariffa per occupazione permanente, ed aveva annullato le sanzioni, rigettando il resto. La sentenza era stata confermata in appello. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e carenza di motivazione sulla legittimazione passiva; (2) violazione degli artt. 38, 39 e 49, lett. a), del D.Lgs. 507/1993, assumendo l'inapplicabilità della TOSAP per carenza dei presupposti; (3) omesso/errato esame dei fatti relativi alla proprietà delle attrezzature; (4) omessa pronuncia e erroneità della motivazione sull'onere della prova e sul criterio forfettario di determinazione della tassa; (5) omessa pronuncia e erroneità della motivazione sulla qualificazione dell'occupazione come permanente. La resistente ha depositato controricorso con ricorso incidentale, poi espressamente rinunciato in memoria, senza procura speciale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. I motivi primo, terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza di appello era una "doppia conforme" rispetto a quella di primo grado, sicché non era proponibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza indicare specificamente la diversità delle ragioni di fatto tra le due decisioni. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; ed è stato anche ritenuto infondato perché, ai fini della TOSAP, è sufficiente l'utilizzazione del bene pubblico da parte di un soggetto diverso dall'ente proprietario, a prescindere dal titolo del rapporto e dalla finalità di pubblico interesse del servizio, salvo specifiche esenzioni. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rinuncia non era assistita da procura speciale ex art. 390 c.p.c. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, per ricorrente principale e incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme, salvo specifica deduzione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado
richiamato per affermare la preclusione al motivo ex n. 5 in caso di conferma della decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto
richiamato come disciplina previgente della preclusione da doppia conforme
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39
la Corte ha ritenuto che la loro applicazione non fosse esclusa dalla circostanza che l'occupazione fosse funzionale a un servizio di interesse pubblico, essendo sufficiente l'utilizzazione di area pubblica da parte di soggetto diverso dall'ente titolare
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a)
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente ostativa alla TOSAP, ma la Corte non ha ravvisato l'esenzione invocata
la rinuncia al ricorso incidentale era inefficace ai fini dell'estinzione per difetto di procura speciale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, per ricorrente principale e incidentale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato supplementare
Cass. 800/2025
richiamata per affermare che, ai fini TOSAP, conta l'utilizzazione del bene pubblico da parte di soggetto diverso dall'ente proprietario
Cass. 2164/2024
richiamata a sostegno dell'irrilevanza della strumentalità dell'occupazione a un pubblico interesse, in assenza di esenzione
Cass. 7724/22
richiamata sul concetto di doppia conforme
Cass. 26774/2016
richiamata sull'onere di indicare in cassazione le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito
Cass. Sez. Un. 22430/2018
richiamata in conformità alla necessità di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto nelle sentenze conforme
Cass. 8758/2017
richiamata per il divieto di trasformare il giudizio di legittimità in terzo grado di merito
Cass. 17744/2022
richiamata per il limite al sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti e delle prove
Cass. 3340/2019
richiamata per il medesimo principio sul sindacato di legittimità
Cass. 640/2019
richiamata per il medesimo principio sul sindacato di legittimità
Cass. 24155/2017
richiamata per il medesimo principio sul sindacato di legittimità
Cass. 8315/2013
richiamata per il medesimo principio sul sindacato di legittimità
Cass. 23872/2020
richiamata per ribadire che l'apprezzamento di fatti e prove spetta al giudice di merito
Cass. 9097/2017
richiamata per il medesimo principio sul controllo di legittimità limitato a correttezza logico-giuridica
Massime di principio
- In presenza di sentenza di appello che conferma quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni fattuali poste a base delle due decisioni.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: la censura formalmente formulata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Ai fini del presupposto impositivo TOSAP, è sufficiente l'utilizzazione di suolo pubblico da parte di un soggetto diverso dall'ente proprietario; non rileva che l'occupazione sia strumentale allo svolgimento di un servizio di pubblico interesse, salvo specifiche esenzioni previste dalla legge.
- La rinuncia al ricorso incidentale, per produrre effetti estintivi, richiede la procura speciale prevista dall'art. 390 c.p.c.; in mancanza, la rinuncia non determina l'estinzione ma può condurre alla dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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