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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07305/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato, ex dipendente Enel, volta a ottenere il ricalcolo della pensione. Egli deduceva che, nel computo della prestazione, l'INPS avesse erroneamente applicato la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto prevista dall'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 in modo tale da "caricare" un rilevante numero di contributi figurativi nelle quote A, B e C, e quindi, per non superare il limite di 2080 settimane, da ridurre i contributi effettivi versati considerati nella quota D, con effetto peggiorativo sulla misura della pensione. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, pur con diversa motivazione, ritenendo che dovessero essere considerati prioritariamente i contributi effettivi e solo in via residuale quelli figurativi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel centrare la questione sulla base contributiva: a suo dire, il vero errore sarebbe stato a monte nella determinazione della retribuzione pensionabile, poiché il pensionato avrebbe usato un parametro non corretto, riferito solo al Fondo lavoratori dipendenti AGO e non anche al Fondo Elettrici; inoltre, per il periodo anteriore al 1996, avrebbe dovuto applicarsi il criterio armonizzato dell'importo più favorevole tra l'80% della retribuzione pensionabile secondo le regole AGO e l'88% secondo la L. n. 335/1995, art. 1, comma 12, lett. a).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e privo di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sull'erroneo mancato utilizzo della contribuzione figurativa in via residuale, ma introduceva una diversa censura sulla retribuzione pensionabile senza dimostrare concretamente l'errore del giudice di merito. In particolare, il ricorso non trascriveva la consulenza tecnica né riportava conteggi alternativi idonei a verificare la fondatezza della tesi difensiva. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dell'INPS, condannandolo alle spese di legittimità e dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257/1992

    richiamato come base normativa della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto invocata dal pensionato per il ricalcolo della prestazione.

  • artt. 1 e 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 562/1996

    invocati dall'INPS a sostegno della censura sulla corretta determinazione del trattamento pensionistico secondo la disciplina di armonizzazione dei sistemi pensionistici.

  • art. 14 L. n. 293/1956

    citato dall'INPS tra le norme asseritamente violate in tema di calcolo della pensione.

  • art. 12 L. n. 153/1969

    richiamato dall'INPS tra le disposizioni dedotte come violate nel ricorso.

  • L. n. 335/1995, art. 1, comma 12, lett. a)

    richiamato dall'INPS per il criterio di calcolo della retribuzione pensionabile nel periodo anteriore al 1996, come parametro più favorevole nell'ambito dell'armonizzazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    applicato dalla Corte come parametro di specificità e autosufficienza del ricorso; la mancanza di trascrizione degli atti rilevanti rende il motivo inammissibile.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel corso del procedimento camerale per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che sposti il fuoco su un tema diverso da quello effettivamente deciso è inidonea a scalfire la decisione.
  • Il requisito di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. impone che il ricorso riporti o riassuma in modo adeguato i documenti e gli atti rilevanti, compresi i passaggi essenziali della consulenza tecnica, quando su di essi si fonda la critica.
  • In tema di ricalcolo della pensione, la contestazione che prospetti un errore nei criteri di calcolo deve essere supportata da conteggi alternativi e da elementi documentali idonei a dimostrare in concreto l'errore del giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'uso residuo della contribuzione figurativa e sul prioritario computo della contribuzione effettiva, la critica in cassazione deve dimostrare specificamente perché tale criterio sarebbe stato erroneamente applicato nel caso concreto.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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