Ordinanza n. 1083/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con i quali il Ministero del Merito e dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare l’adeguato sostegno scolastico al minore per l’ a.s. in corso; b) del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2025-26, se ed in quanto esistente, nella parte in cui si attribuisce un numero di ore di sostegno inferiore al monte ore o quelle necessarie per l’integrazione scolastica del ragazzo diversamente abile; c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo. E PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola o, in via di mero subordine, per l’orario commisurato alle sue reali esigenze, con conseguente condanna delle Amministrazione convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad adottare ogni atto utile; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 10 marzo 2026: a) dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con i quali il Ministero del Merito e dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare l’adeguato sostegno scolastico al minore per l’a.s. in corso; b) del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2025-26, se ed in quanto esistente, nella parte in cui si attribuisce un numero di ore di sostegno inferiore al monte ore o quelle necessarie per l’integrazione scolastica del ragazzo diversamente abile; c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo NONCHE’ AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO – PREVIA CONCESSIONE DI DECRETO CAUTELARE E/O SOSPENSIVA - della nota prot. n. -OMISSIS- dell’11.12.2025, depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 9.3.2026, con cui il Dirigente scolastico, tenuto conto del PEI per l’a.s. 2025/2026, chiede all’U.A.T. di -OMISSIS-, l’integrazione di ulteriori n. 9 ore di sostegno scolastico in attesa dell’approvazione da parte del GLO; - del decreto dell’UAT di Napoli, prot. n. -OMISSIS- del 16.12.2025, depositato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 9.3.2026, nella parte in cui si assegnano al minore ulteriori 9 ore di sostegno scolastico in dichiarata ottemperanza all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-; - del verbale di GLO prot. n. -OMISSIS- del 12.1.2026, depositato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 9.3.2026, nella parte in cui l’organo tecnico, pur prendendo atto che: “Giuseppe presenta fragilità emotiva con bassa autostima, difficoltà nella gestione delle emozioni e episodi di rabbia improvvisa soprattutto in situazioni percepite come frustanti o valutative” e che il ragazzo “Mostra bisogno costante di rassicurazione, guida e supporto dell’adulto per affrontare le attività didattiche”, omette di quantificare le ore di sostegno per l’a.s. 2025/2026; -di ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo. E PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola o, in via di mero subordine, per l’orario commisurato alle sue reali esigenze, con conseguente condanna delle Amministrazione convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad adottare ogni atto utile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di ore di sostegno ritenute insufficienti, PEI per l’anno scolastico 2025-2026, integrazione di ulteriori nove ore, verbale del GLO privo di quantificazione delle ore di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il minore, affetto da una patologia riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, frequenta la scuola per trenta ore settimanali. La parte ricorrente ha contestato l’originaria assegnazione di nove ore di sostegno, chiedendo l’attribuzione di un insegnante per l’intero orario scolastico o, in subordine, per un numero di ore commisurato alle esigenze effettive del minore. Dopo che il Consiglio di Stato aveva disposto il riesame del monte ore, l’Amministrazione ha assegnato ulteriori nove ore. Con motivi aggiunti, la parte ricorrente ha impugnato gli atti relativi all’integrazione, ritenendola ancora insufficiente, nonché il verbale del GLO che, pur descrivendo fragilità emotive, difficoltà nella gestione delle emozioni, episodi di rabbia e bisogno costante di guida e supporto, non quantificava le ore di sostegno per l’anno scolastico 2025-2026. Sono stati inoltre prospettati profili di possibile tutela mediante l’art. 112, comma 2, lettere a) e b), c.p.a., già rilevati nel decreto presidenziale dell’11 marzo 2026.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha confermato il decreto presidenziale dell’11 marzo 2026 e ha respinto la domanda di sospensione. Il Collegio, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che dagli atti non emergessero elementi idonei a dimostrare l’insufficienza della dotazione di sostegno, considerata l’integrazione amministrativa di ulteriori nove ore rispetto alle nove originariamente assegnate. La decisione è stata assunta senza definire i profili di possibile inammissibilità della domanda ex art. 112, comma 2, lettere a) e b), c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata confermata l’udienza pubblica del 17 giugno 2026.
Norme richiamate
patologia riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 104/92
La disposizione è richiamata quale base del riconoscimento della condizione di disabilità del minore.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 112, comma 2, lettere a) e b), c.p.a.
profili di possibile inammissibilità della domanda ex art. 112, comma 2, lettere a) e b)
Il TAR segnala, senza definirli, possibili profili di inammissibilità della domanda riconducibili al giudizio di ottemperanza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
articoli 6, paragrafo 1, lettera f)
Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
articoli 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1, 2 e 5
Richiamato per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione posta a tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la contestazione dell’insufficienza delle ore di sostegno deve essere supportata da elementi documentali idonei a dimostrare, già a un esame sommario, che la dotazione assegnata dall’Amministrazione non è adeguata alle esigenze concrete dell’alunno.
- Quando l’Amministrazione scolastica integra significativamente il numero originario di ore di sostegno in esecuzione di un provvedimento cautelare di riesame, il giudice può respingere la domanda cautelare se dagli atti non emergono, in via sommaria, elementi sufficienti a dimostrare la persistente inadeguatezza della nuova dotazione.
- La decisione cautelare può fondarsi sulla verifica sommaria dell’insufficienza probatoria della pretesa, rinviando alla fase di merito l’esame dei profili di possibile inammissibilità della domanda di ottemperanza prospettati nel corso del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 165/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 940/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →