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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22142/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La lite nasce da contrapposte pretese tra proprietari di fondi confinanti in Comune di Sospirolo. Da un lato il proprietario di un fondo ha agito per far accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio asseritamente esercitata sul proprio terreno, per ottenere la chiusura di una veduta aperta a distanza illegale, la rimozione di uno sporto di tetto e di materiali insistenti sul fondo altrui, la cessazione delle turbative e il risarcimento dei danni. Dall’altro lato i convenuti hanno resistito sostenendo l’esistenza di un pregresso passaggio pedonale e carrabile e proponendo domanda riconvenzionale per usucapione della servitù di transito, in subordine per costituzione coattiva della servitù per interclusione, nonché domande di demolizione o arretramento di opere edilizie del vicino per violazione delle distanze legali e risarcimento dei danni. In appello i convenuti sono risultati solo parzialmente vittoriosi sul capo relativo a sporto di tetto e rimozione di materiali, mentre le domande sulle distanze legali sono state respinte. In cassazione hanno dedotto undici motivi: omesso esame di fatti decisivi sulla servitù di passaggio e sull’uso di un foro/finestra e di un vecchio cancello; nullità della motivazione per contraddittorietà; violazione delle presunzioni e delle regole di valutazione della prova; violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. sulla servitù coattiva e sull’interclusione del fondo; omesso esame del difetto di accesso diretto alla pubblica via; errata applicazione dell’art. 1052 c.c. rispetto alle esigenze abitative; omessa pronuncia sulla necessità di un accesso adeguato; omessa considerazione della grata sulla veduta; violazione delle norme sulle distanze legali e delle norme urbanistiche locali; e, infine, errata interpretazione delle autorizzazioni edilizie e del loro effetto sui diritti dei terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi da 1 a 8 e ha ritenuto assorbito il decimo; ha invece accolto il nono e l’undicesimo motivo, relativi alle domande riconvenzionali sulle distanze tra costruzioni. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali capi e ha disposto il rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché riesamini le domande sulle distanze legali tenendo conto che: l’eventuale usucapione del diritto di mantenere fabbricati a distanza inferiore alla legale deve essere tempestivamente eccepita; la sopraelevazione costituisce nuova costruzione soggetta alle distanze; i titoli edilizi e le sanatorie non pregiudicano i diritti dei terzi né escludono la tutela civile per la violazione delle distanze. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è inammissibile quando opera il filtro della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Esclude il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia decisione conforme di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza ricorre solo per motivazione mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza o contraddittorietà logica.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede una valutazione complessiva di indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha escluso che il giudice di merito si sia fondato su un solo indizio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1051 c.c.

    La determinazione dell’interclusione del fondo è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; il ricorso non può mirare a una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 1052 c.c.

    Dopo la Corte costituzionale n. 167/1999 e la successiva giurisprudenza, la servitù coattiva può essere riconosciuta anche in relazione a esigenze abitative o di accessibilità, non solo agricole o industriali.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è scrutinabile solo se vi sia effettiva mancata decisione sulla domanda; nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti comunque carenti di specificità.

  • art. 873 c.c.

    Le distanze legali tra costruzioni devono essere rispettate; le sopraelevazioni sono considerate nuove costruzioni ai fini dell’applicazione della disciplina sulle distanze.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento della CTU da parte del giudice di merito va fatto valere, se del caso, con revocazione e non con ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile, anche se la motivazione del secondo giudice rafforza o sviluppa quella del primo, purché il nucleo decisorio resti conforme.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non coincide con la mera insufficienza o con la contraddittorietà logica: occorre una motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • L’accertamento dell’usucapione di una servitù di passaggio richiede prova di un esercizio continuato, pacifico e corrispondente al contenuto della servitù vantata; elementi occasionali o attività diverse dal transito non sono sufficienti.
  • La valutazione dell’interclusione di un fondo è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • La servitù coattiva di passaggio può essere richiesta anche per esigenze abitative e di accessibilità, ma la parte deve allegare in modo specifico le concrete esigenze da soddisfare e il percorso del passaggio richiesto.
  • Le sopraelevazioni e, in generale, gli interventi che modificano la volumetria o la sagoma dell’edificio sono trattati come nuove costruzioni ai fini del rispetto delle distanze legali.
  • I titoli edilizi, anche se rilasciati o sanati, operano sul piano pubblicistico e non escludono i diritti dei terzi né impediscono la tutela civile per la violazione delle distanze legali.
  • L’usucapione del diritto di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale è eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente proposta, altrimenti è inammissibile in fase successiva.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoServitùProveImpugnazioniGiudicatoCompetenza
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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