Cassazione Civile, Ordinanza n. 28600/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società editrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di forniture editoriali nei confronti di una Prefettura. L’opposizione al decreto veniva dichiarata inammissibile per tardività: secondo i giudici di merito, nel caso di notificazione irregolare al destinatario ex art. 11 r.d. n. 1611/1933, il termine per proporre opposizione decorreva dalla data in cui l’Avvocatura dello Stato aveva acquisito conoscenza del decreto, data risultante da una PEC del 14 gennaio 2015. Tale documento, però, era stato prodotto solo in appello. La Prefettura ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 650 c.p.c., sostenendo che i documenti relativi alla tempestività dell’opposizione avrebbero potuto essere prodotti anche in appello perché attinenti al corretto svolgimento del rito e non al merito; dall’altro, assumeva che il termine di quaranta giorni non decorresse quando la notificazione sia stata eseguita a soggetto privo di legittimazione a resistere, come la Prefettura nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’inammissibilità, in appello, del nuovo documento attestante la data di conoscenza del decreto ingiuntivo, perché prodotto tardivamente senza dimostrazione della causa non imputabile che ne aveva impedito la produzione in primo grado, in violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. Ha inoltre ribadito che, in caso di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo all’Avvocatura dello Stato, il termine di quaranta giorni per l’opposizione decorre comunque dalla data di ingresso del decreto nella sfera di conoscibilità del destinatario della notificazione. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile solo se la parte dimostra che la mancata produzione nel primo grado è dipesa da causa non imputabile; altrimenti il documento è inammissibile.
In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’onere di provare la causa non imputabile e la tempestività rispetto al termine utile grava sull’opponente.
Il termine di quaranta giorni per proporre opposizione decorre dalla data in cui il decreto ingiuntivo entra nella sfera di conoscibilità del destinatario della notificazione irregolare.
art. 11 r.d. n. 1611 del 1933
Nei rapporti con l’Avvocatura dello Stato, la notificazione deve essere effettuata al destinatario indicato dalla norma; la conoscenza rilevante è quella acquisita dall’Avvocatura quale ufficio destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 115/2002
È richiamata come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello i nuovi documenti sono ammissibili solo se la parte che li produce dimostra specificamente la causa non imputabile che ne ha impedito la produzione in primo grado; la mera rilevanza processuale del documento non basta a superare il divieto di nuove prove.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo notificato irregolarmente, il termine per opporsi decorre dalla data in cui il decreto è divenuto conoscibile dal destinatario legittimato, non dalla data formale della notificazione viziata.
- Se l’opponente fonda la tempestività su una data di conoscenza diversa da quella della notificazione irregolare, grava su di lui l’onere di provarla tempestivamente nel processo; in mancanza, il giudice può dichiarare l’opposizione tardiva.
- La notificazione effettuata a un ufficio dell’Avvocatura dello Stato rileva, ai fini della decorrenza del termine di opposizione, dal momento in cui l’atto entra nella sfera di conoscibilità dell’ufficio destinatario, e non dalla mera esecuzione materiale della notifica viziata.
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