Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11226/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato a cui era stato contestato, in primo grado, il reato di minaccia aggravata di cui all'art. 612, comma 2, c.p. in relazione all'art. 339 c.p.; il primo giudice aveva pronunciato sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione. Il pubblico ministero aveva proposto appello, ma la Corte di appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività. L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sui termini per impugnare ex art. 585 c.p.p., sostenendo che l'appello fosse tempestivo perché la motivazione della sentenza di primo grado non sarebbe stata contestuale, desumendolo da una divergenza tra la data dell'udienza e quella di deposito; 2) violazione di legge sul giudizio di responsabilità per il reato di minaccia aggravata; 3) violazione del diritto di difesa per mancata assunzione di una prova decisiva; 4) violazione di legge sulla confisca delle armi, in particolare del fucile. La Corte di cassazione rileva che solo il primo motivo attiene alla ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la tardività dell'appello, mentre gli altri sono aspecifici perché estranei al tema deciso dalla Corte territoriale. Esaminando gli atti, la Corte accerta che la sentenza di primo grado era stata effettivamente redatta con motivazione contestuale il 10 ottobre 2024, data reale dell'udienza di definizione del processo, e che il riferimento al 2 ottobre 2024 era un mero refuso; l'appello era stato invece proposto l'8 novembre 2024, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul termine per impugnare, perché l'appello era effettivamente tardivo: la sentenza di primo grado era stata emessa con motivazione contestuale il 10 ottobre 2024 e l'impugnazione era stata proposta soltanto l'8 novembre 2024, oltre il termine di legge. Le ulteriori doglianze sono state considerate aspecifiche, in quanto non investivano la sola questione rilevante nel giudizio di legittimità, ossia la tempestività dell'appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Disposizione richiamata per qualificare il reato contestato in primo grado come minaccia aggravata.

  • art. 339 c.p.

    Richiamato come norma aggravatrice in relazione al reato di minaccia contestato.

  • art. 585 c.p.p.

    Individua il termine di quindici giorni per proporre impugnazione; la Corte lo applica ritenendo tardivo l'appello.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione investe una declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, il controllo di legittimità deve concentrarsi sulla correttezza della verifica del termine per impugnare.
  • Se dagli atti risulta che la sentenza di primo grado è stata redatta con motivazione contestuale nella data effettiva di udienza, un diverso riferimento cronologico contenuto nella motivazione può integrare un mero refuso e non incide sulla decorrenza del termine di impugnazione.
  • Le censure estranee alla ratio decidendi della decisione impugnata sono aspecifiche e non possono condurre all'accoglimento del ricorso.
  • L'appello proposto oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. è tardivo e legittima la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.