Cassazione Civile, Ordinanza n. 14029/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato davanti al giudice tributario tre avvisi di accatastamento con cui l'amministrazione aveva rettificato in aumento le rendite catastali proposte mediante procedura DOCFA. La commissione provinciale aveva respinto il ricorso ritenendo sufficiente la motivazione degli atti e non provata la fondatezza della rendita proposta dalla contribuente. In appello, la commissione regionale aveva invece accolto la domanda, ritenendo che gli avvisi non esponessero le ragioni tecniche della rideterminazione, né indicassero i fabbricati presi a parametro, il loro classamento e le caratteristiche analoghe. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, della L. 75/1993 e del D.M. n. 701/1994, sostenendo che la CTR non aveva considerato che i dati forniti dalla contribuente non erano contestati quanto alla consistenza degli immobili e che solo se l'Ufficio avesse valorizzato dati tecnici diversi sarebbe stata necessaria una motivazione più specifica.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nelle procedure DOCFA, quando l'amministrazione non disattende i dati fattuali forniti dal contribuente e la diversa rendita dipende da una differente valutazione tecnica del valore economico del bene, è sufficiente la motivazione che indichi i dati oggettivi e la classe attribuita, senza necessità di una motivazione rafforzata. Nel caso concreto, la rideterminazione si fondava sui dati oggettivi forniti dalla stessa contribuente e quindi l'enunciazione del mero criterio valutativo era sufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La motivazione dell'atto amministrativo deve essere sufficiente a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa; nel caso DOCFA, tuttavia, tale esigenza è soddisfatta anche con indicazioni sintetiche quando non vi sia contestazione dei dati di fatto forniti dal contribuente.
Richiamata insieme alla disciplina della procedura DOCFA come base normativa del classamento e della rettifica della rendita.
Richiamato quale fonte regolamentare della procedura DOCFA e del classamento catastale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge in tema di motivazione degli avvisi di accatastamento.
Massime di principio
- Nelle procedure DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico dell'immobile.
- La motivazione dell'atto di riclassamento va apprezzata ex ante, cioè in relazione alla sua idoneità originaria a consentire la difesa del contribuente, e non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione.
- Solo se l'Ufficio disattende gli elementi di fatto posti dal contribuente a base della proposta DOCFA, oppure fonda la rettifica su presupposti fattuali diversi, è necessaria una motivazione più analitica che espliciti le differenze rilevate e delimiti l'oggetto dell'eventuale controversia.
- Quando la rettifica della rendita catastale deriva da un giudizio comparativo fondato su dati oggettivi forniti dalla stessa parte interessata, non occorre una motivazione rafforzata dell'avviso.
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