Cassazione Penale, Sentenza n. 16240/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 16/07/2021, denunciando insufficiente e apparente motivazione. In particolare ha contestato l'omesso esame di elementi indiziari ritenuti decisivi per collegare i beni sequestrati al clan Mallardo (es. operazione "Divina Immobiliare"), la presunta mancata analisi della consulenza tecnica della difesa e la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Vassallo, Bidognetti, Izzo, Amatrudi) ritenuta atomistica e non conforme ai criteri dell'art. 192 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato dal Pubblico Ministero fosse, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito probatorio e/o una generica censura di travisamento per omissione, vizi non consentiti in questa sede. La Corte ha inoltre richiamato che il Tribunale del Riesame aveva esaminato il fumus del reato di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis) e, condividendo le valutazioni già compiute in sede di cautela personale (rigetto della custodia cautelare), aveva concluso per l'insussistenza dei gravi indizi necessari a legittimare il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 240-bis c.p. La Corte ha aggiunto che le censure del PM erano generiche e mancanti del requisito di autosufficienza documentale richiesto in cassazione; conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile (deciso il 3 marzo 2022).
Norme richiamate
Norma che consente il sequestro preventivo per i beni di cui la persona indagata risulti essere portatrice di profili di illecito riconducibili a reati di stampo mafioso; la Corte ha evidenziato che l'applicazione di questa norma richiede la sussistenza del fumus commissi delicti relativo all'art. 416-bis
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Predisposizione normativa per il sequestro preventivo; la Corte ne ha richiamato l'uso congiunto con l'art. 240-bis quale titolo del decreto di sequestro impugnato
Delitto di associazione di tipo mafioso: la Corte ha confermato che il giudizio sul fumus di tale reato è condizione necessaria per il sequestro preventivo fondato sull'art. 240-bis e che, nella fattispecie, il Tribunale del riesame e il giudice della cautela personale avevano ravvisato insufficienza di gravi indizi
Criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: la Corte ha richiamato il corretto approccio valutativo ma ha ritenuto che le censure del PM circa la valutazione delle dichiarazioni fossero generiche e mirassero a una rivalutazione di merito non consentita
art. 216 L.F.
Norma del diritto fallimentare (riguardante reati in materia fallimentare) richiamata fra i reati contestati; la Corte ha ritenuto che non sussistessero indizi tali da sostenere neppure il fumus di questi reati nel quadro esaminato
Norma penale richiamata fra le fattispecie valutate: la Corte ha osservato che, in assenza di elementi nuovi e significativi rispetto al giudizio sulla cautela personale, non poteva ritenersi sussistente il fumus anche di questi reati
Limiti del sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: la Corte ha ricordato che la cassazione non può svolgere una rivalutazione di merito del compendio probatorio e che molte delle doglianze del PM eccedono il perimetro di controllabilità in sede di legittimità
Massime di principio
- Il sequestro preventivo fondato sull'art. 240-bis richiede preliminarmente un concreto e ragionevole fumus di appartenenza dell'indagato a un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis); se questo fumus manca, il sequestro non può reggere.
- Il giudice del riesame deve compiere un effettivo esame di merito degli indizi disponibili, ma le decisioni che valorizzano l'insufficienza degli indizi, specie se coerenti con precedenti valutazioni sulla cautela personale, sono difficilmente sovvertibili in Cassazione.
- In sede di Cassazione è inammissibile trasformare il gravame in una richiesta di riconsiderazione del merito probatorio: le censure devono essere specifiche, critiche e rispettare il principio di autosufficienza (documentazione allegata).
- Le doglianze generiche sulla "motivazione apparente" o sull'"omesso esame" sono spesso dichiarate inammissibili se non illustrate con precisione e non dimostrano che la motivazione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali.
- La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiede un esame unitario e il riscontro con elementi estrinseci, ma la critica a tale valutazione deve essere proposta entro i limiti del sindacato consentito alla Corte di legittimità e con piena documentazione.
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