Cassazione Civile, Ordinanza n. 17996/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
Nel giudizio di merito il giudice delegato al fallimento aveva liquidato ai due difensori un unico compenso di euro 10.343,00 per l'attività svolta in favore della procedura in un'azione promossa dal curatore per far dichiarare la nullità, o comunque l'inefficacia ex art. 2901 c.c., di un atto istitutivo di trust e dei relativi conferimenti immobiliari. I difensori avevano reclamato il decreto davanti al tribunale, che aveva solo parzialmente accolto il reclamo: aveva aumentato il compenso applicando i coefficienti di maggiorazione per la particolare complessità della causa e per la pluralità di parti con la stessa posizione processuale, ma aveva negato il riconoscimento di un compenso separato per ciascun avvocato perché la relativa domanda era stata proposta solo in sede di reclamo. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, la violazione delle norme sul reclamo fallimentare e sul divieto di domande nuove, sostenendo che la richiesta di liquidazione del compenso avrebbe natura di proposta contrattuale e che il tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 345 c.p.c. a un procedimento che, nella fase originaria davanti al giudice delegato, non avrebbe natura giurisdizionale; dall'altro lato, hanno censurato la qualificazione della causa di revocatoria come controversia di valore indeterminabile, sostenendo che il valore doveva essere commisurato al credito tutelato o al bene oggetto dell'atto dispositivo.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo nuova e quindi inammissibile la domanda di separata liquidazione del compenso per la prima volta proposta in sede di reclamo, perché il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della procedura ha natura impugnatoria e non consente domande nuove o diverse rispetto a quelle formulate nell'istanza originaria. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati, affermando che la causa di revocatoria non è di regola indeterminabile ai fini della liquidazione del compenso, dovendo aversi riguardo al valore corrispondente al credito tutelato; tuttavia il giudice deve verificare se tale valore sia manifestamente sproporzionato rispetto al valore effettivo della controversia e, in tal caso, adeguare discrezionalmente il compenso all'effettiva importanza della prestazione. Poiché il decreto impugnato non si è attenuto a tali criteri, la Corte ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
è richiamato tra le norme denunciate dai ricorrenti, ma la Corte non accoglie la censura fondata su tale disposizione.
il reclamo contro il decreto di liquidazione del compenso ha natura impugnatoria e soggiace al divieto di domande nuove.
il decreto di liquidazione del compenso del difensore della procedura è atto sottratto al procedimento di verifica previsto da questa norma.
nelle azioni revocatorie il valore della causa non è indeterminato, ma in linea generale si rapporta al credito tutelato.
è richiamato tra le norme denunciate, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva autonoma.
il divieto di domande nuove opera anche nel reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso.
è richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non fonda su tale norma la decisione.
è richiamato dai ricorrenti per dedurre vizio motivazionale, ma la censura non è accolta.
art. 8, comma 1, d.m. n. 55/2014
richiamato dai ricorrenti in relazione ai criteri di liquidazione del compenso.
art. 4, commi 1 e 2, d.m. n. 55/2014
consente aumenti per particolare complessità, importanza e pregio dell'opera e per i risultati ottenuti.
art. 5, comma 2, d.m. n. 55/2014
la liquidazione va compiuta in linea di principio con riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda.
richiamato dai ricorrenti quale parametro normativo per la liquidazione del compenso professionale.
Massime di principio
- Nel reclamo ex art. 26 l. fall. contro il decreto di liquidazione del compenso dell'avvocato della procedura non possono essere introdotte domande nuove o diverse, nemmeno se si assume che l'istanza originaria avesse natura di proposta contrattuale non integralmente accettata.
- Il decreto di liquidazione del compenso al difensore della procedura fallimentare ha natura giurisdizionale e decisoria, perché comporta un accertamento sull'an e sul quantum del credito prededucibile sottratto alla verifica dello stato passivo.
- Nelle cause revocatorie il valore della controversia non è, di regola, indeterminabile: ai fini della liquidazione del compenso va normalmente assunto il valore del credito tutelato dall'azione.
- Il giudice della liquidazione del compenso, nei rapporti avvocato-cliente, deve però verificare se il valore formale della domanda sia manifestamente sproporzionato rispetto al valore effettivo della controversia e, in tal caso, adeguare discrezionalmente l'onorario alla concreta importanza della prestazione.
- Ai fini della censura in cassazione, una questione giuridica che presuppone accertamenti di fatto non può essere dedotta per la prima volta se non risulta già devoluta al giudice di merito.
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