Cassazione Civile, Ordinanza n. 01080/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società fallita)
La controversia
Una società era stata dichiarata fallita dal Tribunale su istanza di due soggetti che si assumevano creditori. La società fallita aveva proposto reclamo sostenendo, da un lato, che le istanti non fossero legittimate perché prive di un credito certo verso di essa e, dall'altro, che non potesse essere qualificata come imprenditore commerciale, essendo invece imprenditore agricolo e quindi non fallibile. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) omesso esame di documentazione asseritamente idonea a dimostrare un proprio credito verso una delle istanti; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 6 l. fall. e 2697 c.c. per avere ritenuto sussistente la legittimazione delle istanti senza prova piena del credito e in base a una pretesa non contestazione di un "conteggio"; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1 l. fall. e 115 c.p.c. per l'assenza di una motivazione effettiva sulla qualificazione della società come imprenditore commerciale, nonostante l'oggetto sociale agricolo e le deduzioni sulla prevalenza dell'attività agricola o comunque sulla mancanza di un accertamento concreto di attività commerciale prevalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo inammissibili o infondati i profili relativi alla legittimazione delle istanti: il primo motivo era privo di autosufficienza e comunque mirava a sindacare la valutazione del materiale probatorio; il secondo era in parte inammissibile per difetto di specificità e in parte infondato, poiché per chiedere il fallimento è sufficiente un accertamento incidentale del credito e non una piena prova giudiziale. È invece stato accolto il terzo motivo, perché la sentenza di merito non aveva motivato in modo adeguato sulla concreta natura commerciale dell'attività svolta dalla società, limitandosi a rilevare la cessazione dell'attività agricola senza spiegare perché ciò bastasse a ritenere esercitata un'attività commerciale prevalente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La non contestazione rileva rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda o eccezione, non rispetto alle valutazioni sull'efficacia probatoria di un documento; il giudice può inoltre fondare l'accertamento su prudente apprezzamento del materiale probatorio.
Il giudice di merito può compiere un accertamento incidentale e sommario del credito del creditore istante ai fini della legittimazione a chiedere il fallimento, sulla base del prudente apprezzamento delle prove disponibili.
Non è violato quando il giudice non pone a carico della fallita la prova dell'inesistenza del credito, ma valuta il credito dell'istante secondo il materiale probatorio raccolto.
L'emissione di un assegno bancario e di un vaglia cambiario è valorizzata come ricognizione di debito con efficacia probatoria nel contesto dell'accertamento del credito.
Il fallimento può riguardare solo l'imprenditore commerciale; se manca un concreto svolgimento di attività commerciale, la società non può essere assoggettata a fallimento.
Per la legittimazione del creditore a chiedere il fallimento non è richiesto un definitivo accertamento giudiziale del credito o l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale del giudice.
È richiamato per delimitare l'oggetto sociale agricolo e le attività connesse, rilevanti per distinguere attività agricola da commerciale ai fini della fallibilità.
Indicato solo come norma processuale di trattazione in camera di consiglio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non riporta adeguatamente il contenuto del documento asseritamente non esaminato e non ne consente il controllo in cassazione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario produrre il documento richiamato ai fini del controllo di cassazione sull'omesso esame.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera rivalutazione del materiale probatorio.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere la dichiarazione di fallimento non occorre la prova piena e definitiva del credito: è sufficiente un accertamento incidentale e sommario compiuto dal giudice sulla base del materiale probatorio disponibile.
- La censura per omesso esame di un documento è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce adeguatamente il contenuto e non ne consente il controllo di decisività in sede di legittimità.
- La non contestazione processuale opera sui fatti costitutivi allegati, non sulle valutazioni probatorie o sull'attendibilità di un documento.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Una società che abbia come originario oggetto l'attività agricola non è fallibile se, cessata tale attività, non sia dimostrato in concreto lo svolgimento di una distinta attività commerciale; la sola cessazione dell'attività agricola non basta a fondare la fallibilità.
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